SURROGAZIONE LEGALE E REGRESSO – INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUI LIMITI DI OPERATIVITA’ DEI DUE ISTITUTI.
Con il recente arresto n. 16835 del 29 maggio 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha preso posizione sui rapporti tra azione di regresso e surrogazione legale nell’ambito delle obbligazioni solidali passive. La sentenza in disamina risulta di particolare interesse poiché, nonostante il rigetto del ricorso proposto dalla società, i principi di diritto espressi incidono sulla ricostruzione dei rapporti tra gli artt. 1203, 1299 e 2055 c.c.
La Corte, difatti tenta di superare le pregresse incertezze interpretative circa la natura e la funzione della surrogazione rispetto al regresso e propone una diversa disciplina a seconda che l’obbligazione solidale sia stata contratta nell’interesse comune di tutti i debitori oppure nell’interesse esclusivo di uno di essi.
La controversia originava dal decesso di un lavoratore a causa della prolungata esposizione all’amianto ed al conseguente credito risarcitorio riconosciuto agli eredi; la società condannata al pagamento aveva successivamente agito nei confronti di altri soggetti ritenuti corresponsabili dell’evento dannoso. Benchè la Corte abbia escluso nel merito qualsiasi forma di corresponsabilità degli enti convenuti, la vicenda processuale ha offerto l’occasione per affrontare un problema di più ampia portata: se il debitore solidale che abbia eseguito il pagamento possa agire nei confronti degli altri coobbligati in forza del solo regresso ovvero anche mediante surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto. Tali questioni si riflettono direttamente sul regime della prescrizione, sull’opponibilità delle eccezioni e sulla sorte delle garanzie accessorie che assistevano il credito originario.
Uno dei passaggi centrali della sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 consiste nella (ri)affermazione della natura autonoma del regresso; la Corte, difatti, evidenzia come l’azione prevista dall’art. 1299 c.c. non realizzi una successione nella posizione creditoria originaria, ma dia luogo alla nascita di un diritto che sorge ex novo in capo al debitore adempiente per effetto del pagamento dell’intero debito; il soggetto che agisce in regresso, dunque, non esercita il diritto del creditore soddisfatto, ma un’autonoma pretesa restitutoria. La Cassazione, dunque, aderisce a quell’orientamento che considera il regresso come un effetto giuridico nuovo prodotto dall’adempimento dell’obbligazione solidale e non come una mera prosecuzione del rapporto obbligatorio estinto.
Quanto al termine prescrizionale decennale a cui è sottoposto il diritto di regresso, decorrerà dal giorno del pagamento senza che le vicende prescrizionali proprie del credito originario possano interferire.
Diversamente dal regresso, la surrogazione legale non attribuisce al solvens un diritto autonomo. L’istituto disciplinato dagli artt. 1201 ss. c.c. realizza una vera e propria modificazione soggettiva del lato attivo del rapporto obbligatorio. Il debitore che paga subentra nel medesimo credito già facente capo al creditore soddisfatto e ne acquisisce tutte le caratteristiche. L’oggetto della successione non è rappresentato soltanto dal credito in senso stretto, ma comprende anche le garanzie reali e personali che lo assistono, i privilegi e gli altri accessori.
Sotto questo profilo la Corte valorizza il principio di accessorietà delle garanzie, osservando che esse possono seguire soltanto il credito originario e non un diverso diritto nato successivamente, quale il regresso. La surrogazione, pertanto, produce effetti qualitativamente differenti rispetto al regresso, consentendo al solvens di avvalersi delle medesime prerogative spettanti al creditore originario.
Chiarite le caratteristiche degli istituti del regresso e della surrogazione legale, la Corte sancisce una netta distinzione tra obbligazioni solidali “paritetiche” e obbligazioni solidali “asimmetriche”.
Le prime sono quelle contratte nell’interesse comune di tutti i debitori; le seconde, invece, sono quelle contratte nell’interesse esclusivo di uno o alcuni di essi. Secondo la Cassazione, tale distinzione trova il proprio fondamento nell’art. 1298 c.c., norma che disciplina la distribuzione interna del peso economico dell’obbligazione.
Nelle obbligazioni ad interesse comune il pagamento effettuato da un condebitore costituisce adempimento di un debito soltanto parzialmente altrui. Il soggetto che paga non può essere considerato terzo rispetto al rapporto obbligatorio e manca pertanto il presupposto logico-giuridico della surrogazione. In tale ipotesi l’unico rimedio esperibile è il regresso.
Diversa è la situazione nelle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo, nelle quali il condebitore che adempie soddisfa un debito interamente riferibile ad altro soggetto e agisce sulla base di un interesse giuridicamente qualificato derivante da un rapporto di garanzia, assicurazione, fideiussione o responsabilità per fatto altrui; l’adempimento in tali casi presenta una duplice valenza: estintiva nei confronti del creditore e traslativa rispetto al credito soddisfatto. Da qui la possibilità di riconoscere la concorrente operatività di regresso e surrogazione.
La portata innovativa della sentenza in disamina è data dal tentativo di razionalizzare un quadro giurisprudenziale che, per lungo tempo, aveva ammesso in modo pressoché automatico la coesistenza dei due istituti, senza un’adeguata distinzione tra le diverse tipologie di solidarietà passiva, finendo per attribuire alla surrogazione un ambito applicativo eccessivamente ampio.
L’analisi sistematica condotta nella sentenza conduce invece a restringere l’operatività della surrogazione alle sole ipotesi in cui il pagamento possa qualificarsi come adempimento di un debito integralmente altrui.
In sintesi. Il pregio della sentenza in disamina è quello di chiarire la distinzione tra gli istituti del regresso e della surrogazione, in quanto fondati su presupposti diversi e caratterizzati da differenti effetti giuridici. Il regresso dà luogo a un diritto autonomo e nuovo, soggetto alla prescrizione decennale decorrente dal pagamento; la surrogazione realizza invece una successione nel credito originario, con trasferimento delle relative garanzie e degli effetti interruttivi della prescrizione.
Non solo, apprezzabile appare anche la distinzione tra obbligazioni solidali ad interesse comune e obbligazioni ad interesse esclusivo, dalla quale la Corte fa discendere l’operatività esclusiva del regresso nelle prime e la concorrente applicazione di regresso e surrogazione nelle seconde: “È, infatti, evidente che se l’adempimento abbia riguardato una obbligazione solidale ad interesse comune (ex lege, ex contractu o ex delicto), l’unica azione ammissibile è quella di regresso, mentre la possibilità di qualificare la domanda in termini di azione in surrogazione sussiste unicamente nell’ipotesi in cui l’adempimento abbia riguardato una obbligazione solidale ad interesse esclusivo, in relazione alla quale sussiste l’ammissibilità e persino la reciproca complementarità di entrambi i rimedi”.