L’ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO

È certamente uno dei temi giuridici più discussi del momento.

La conferma proviene dalla Cassazione che, dopo l’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026, con cui ha stabilito che i finanziamenti concessi a un’impresa già in stato di insolvenza costituiscono un’abusiva concessione di credito e possono essere dichiarati nulli per contrarietà a norme imperative, comportando l’irripetibilità delle somme erogate (e di cui abbiamo trattato nella news del 24 aprile 2026), è tornata, nel mese di giugno, a pronunciarsi con tre nuove sentenze.

Il primo arresto in commento è quello di Cassazione 11 giugno 2026, n. 19288, secondo la quale “in tema di concessione abusiva di credito, la nullità del contratto di finanziamento non consegue automaticamente al pregiudizio arrecato ai creditori dell’impresa finanziata, ma richiede l’accertamento che la stipulazione realizzi una violazione di norma imperativa, integrando un reato-contratto ovvero perseguendo una finalità predatoria comune alle parti. Ne consegue che il giudice che dichiari la nullità del finanziamento ai sensi dell’ articolo 1418 c.c. deve accertare in concreto gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta illecita ovvero la sussistenza dell’intento predatorio del finanziatore, non essendo sufficiente il mero rilievo dell’abusiva concessione del credito.

Si tratta, a parere di chi scrive, di un adeguamento al principio di portata generalizzata inaugurato nel marzo 2026. Sostanzialmente, con la pronuncia in esame la Corte esclude di poter ravvisare un automatismo tra l’erogazione di finanziamento a un’impresa in dissesto e la nullità del contratto: per giungere ad una simile declaratoria, i Giudici di legittimità affermano che il Giudice del caso concreto deve accertare oltre alla condizione  di dissesto finanziario dell’impresa percettrice del credito, anche la violazione di una norma imperativa che configuri un reato-contratto e, al contempo, la sussistenza di una finalità predatoria comune tra finanziatore e finanziato, finalizzata ad aggravare il dissesto a danno dei creditori.

Ancora, una seconda sentenza della Corte ha affrontato il tema della diligenza professionale della banca erogatrice del finanziamento, affermando che “in tema di concessione abusiva di credito, la verifica della diligenza professionale dell’istituto finanziatore non può essere limitata all’assenza di segnali di allarme provenienti dal sistema bancario, ma deve essere compiuta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. In particolare, la presenza di incongruenze tra i dati emergenti dai bilanci e quelli risultanti dalle dichiarazioni fiscali impone di accertare se un operatore professionale diligente fosse tenuto ad effettuare ulteriori approfondimenti sulla situazione economico-patrimoniale del richiedente, anche mediante l’acquisizione di informazioni aggiornate sulla sua esposizione tributaria, non potendosi escludere in via generale l’esigibilità di tali verifiche” (Cassazione 11 giugno 2026, n. 19277)

La sentenza si pone in linea con l’orientamento del Giudice nomofilattico che, ai fini dell’esclusione della sua responsabilità, ha ritenuto necessario che la banca esamini, analiticamente, la situazione economico-patrimoniale della società finanziata, mediante: (i) il riscontro dei netti patrimoniali nei singoli esercizi; (ii) la ricostruzione della loro evoluzione nel tempo, in relazione a utili e perdite; (iii) la verifica del nesso tra dinamica dei debiti verso banche e formazione di nuove immobilizzazioni all’attivo (Cassazione, 27 ottobre 2023, n. 29840). Al contempo, detto pronunciamento appare dirigersi in senso opposto a quella giurisprudenza di merito che, invece, ha affermato che gli istituti di credito non possono essere chiamati alla riclassificazione dei bilanci (Tribunale Napoli, 25 marzo 2025 n. 3015; Tribunale Verona, 26 febbraio 2026), dovendo accertare la reale solvibilità dell’impresa tramite una valutazione ex ante di bilanci, business plan e patrimonio e senza necessità di acquisire ulteriori informazioni.

L’ultima sentenza, invece, affronta la tematica della compensabilità del credito risarcitorio dell’impresa assoggettata a liquidazione giudiziale in sede di opposizione allo stato passivo.

La questione sorge dal fatto che, in tema di abusiva concessione, a fronte dell’incertezza tra la conseguenza della nullità e la tutela risarcitoria, molto spesso le Curatele si sono orientate nel senso di eccepire alle banche in via principale la nullità del finanziamento e, in subordine, la compensazione del credito insinuato con quello risarcitorio spettante alla massa.

Ebbene la Cassazione sembra aver scritto la parola fine a questo duplice binario affermando che “nel giudizio di accertamento del passivo fallimentare, il credito risarcitorio vantato dalla curatela per abusiva concessione di credito non può essere opposto in compensazione quando sia contestato nella sua esistenza e richieda un autonomo accertamento istruttorio, difettando in tal caso dei requisiti di certezza, liquidità o pronta liquidabilità richiesti dall’ articolo 1243 c.c. Ne consegue che il giudice non può dichiarare l’estinzione del credito insinuato sulla base di una mera prospettazione del controcredito risarcitorio, priva di specifico accertamento in ordine all’an debeatur e al quantum debeatur”(Cassazione, 11 giugno 2026, n. 19265).