RISARCIMENTO DANNI – CONDOTTA INADEMPIENTE DEI SANITARI – Gestione della gravidanza ed omessa diagnosi della sindrome di Down

La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6929 del 19/23 marzo 2026, si è pronunciata in tema di risarcimento danni per condotta negligente ed inadempiente dei sanitari che ha precluso, in capo ai genitori, la scelta dell’intervento di interruzione della gravidanza, dando luogo così ad una nascita indesiderata.

La vicenda inizia quando Tizio e Caia, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia Mevia, convengono in giudizio avanti al Tribunale di Napoli la Casa di Cura dove Caia aveva partorito al fine di chiedere la condanna di tutti i danni subiti per condotta negligente ed inadempiente dei sanitari della stessa in occasione della gestione della gravidanza di Caia al termine della quale nasceva la piccola Mevia, inaspettatamente affetta da sindrome di Down. I ricorrenti esponevano che  durante la gravidanza non fossero stati prospettati né prescritti accertamenti specifici e di screening parentali non invasivi finalizzati alla ricerca di eventuali anomalie, ivi comprese quelle cromosomiche, e ciò nonostante l’età di 35 anni della gestante; in conseguenza di tale omessa diagnosi, e conseguente mancata tempestiva informazione, la madre non aveva potuto esercitare il diritto alla interruzione della gravidanza a cui avrebbe fatto senz’altro ricorso se la stessa fosse stata adeguatamente informata. I ricorrenti proseguivano poi sostenendo che la vita del nucleo famigliare aveva subito gravi ripercussioni negative a causa della nascita della bambina  affetta da sindrome di Down anche in ragione della precaria situazione economica dei genitori, ingenerando sofferenza psichica in entrambi.

Con sentenza n. 5698/2020 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda ed, accertata la responsabilità della Casa di Cura, condannava quest’ultima al pagamento di una somma  in favore della madre a ristoro del danno biologico in senso stretto per la reazione depressiva minore diagnosticata dai CTU ed altresì al pagamento di una somma in favore di entrambi i genitori a ristoro del danno non patrimoniale derivato dalla lesione dell’interesse dei genitori ad una maternità e paternità consapevole; condannava poi la convenuta al pagamento in favore degli attori di una ulteriore somma a ristoro del danno patrimoniale connesso al mantenimento ed all’educazione della minore fino al raggiungimento della sua indipendenza economica. Il Tribunale riteneva, pertanto, accertata la responsabilità dei sanitari i quali avevano omesso, discostandosi dalle Linee Guida per le gestanti di età superiore ai 35 anni, di eseguire o consigliare le indagini che avrebbero permesso di effettuare una diagnosi prenatale di sindrome di Down ed informare la gestante della possibilità di ricorrere a tali diagnosi preventive.

Con sentenza n. 5543/2023 pubblicata il 29.12.2023 la Corte d’Appello di Napoli, accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla compagnia assicurativa, chiamata a manleva  dalla Casa di Cura, e rigettando l’appello incidentale dei danneggiati, rideterminava l’importo del risarcimento del danno non patrimoniale patito dai genitori. La Corte confermava la statuizione del Tribunale in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria ed alla sussistenza dei requisiti di legge richiesti per l’interruzione della gravidanza, nonché in ordine al raggiungimento della prova circa la volontà abortiva della madre, confermando altresì la pronuncia di primo grado sia in punto di quantificazione del danno biologico riconosciuto in capo alla madre, che di legittimazione del padre ad essere risarcito. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, la Corte riteneva che il Tribunale avesse “ipervalutato” l’importo riconosciuto sostenendo che le sofferenze patite dai genitori andassero temporalmente limitate a quelle manifestatesi in un lasso temporale verosimilmente ristretto, coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bimbo affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi con il tempo, potendo i genitori avere il modo di elaborare il trauma.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli i genitori proposero ricorso avanti la Corte di Cassazione.

I primi tre motivi, trattati congiuntamente in quanto proponevano tutti censure inerenti la liquidazione del danno non patrimoniale, operata con motivazione illogica e contraddittoria dalla Corte di seconde cure attraverso la drastica riduzione dell’importo riconosciuto dal primo giudice, sono apparsi fondati e meritevoli di accoglimento. La Suprema Corte ha riscontrato un vizio radicale di motivazione intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui la Corte di merito, dopo avere integralmente condiviso quanto affermato dal Tribunale di primo grado in ordine all’assolvimento da parte dei ricorrenti della prova circa la volontà della madre di optare per la scelta abortiva, ove opportunamente informata della patologia del nascituro, desunta delle presunzioni evidenziate in sentenza ed aver dato atto che gli attori avevano prospettato, sin dall’atto introduttivo, quale pregiudizio conseguente alla condotta omissiva della struttura sanitaria l’irrimediabile deterioramento della loro vita quotidiana, di relazione e lavorativa, ha evidenziato che il difetto di conoscenza di effettive condizioni di salute del feto ha certamente inciso sull’adozione, da parte dei genitori, di una serie si scelte, non solo di carattere terapeutico ma anche di natura assistenziale e famigliare, che avrebbero consentito loro di affrontare e gestire con maggiore consapevolezza e preparazione la nascita della figlia, così accertando il danno non patrimoniale nelle sue diverse componenti provvedenso alla liquidazione del solo danno coincidente con lo stress emotivo per l’inattesa nascita di un bambino affetto da grave disabilità, destinato inevitabilmente ad attenuarsi nel tempo, ritenendo incomprensibilmente non risarcibile la componente di danno identificata come di “natura esistenziale”, ovvero la conduzione di una vita “con disagi e sofferenze evitabili”, affermando in maniera contraddittoria rispetto alle premesse, che detto danno costituiva “uno dei plurimi effetti pregiudizievoli che solo l’eventuale scelta abortiva avrebbe potuto escludere”.

E’ senz’altro condivisibile per la Suprema Corte l’affermazione secondo la quale la prova della volontà della gestante di abortire, ove correttamente informata sulle malformazioni del feto, rileva sul piano della casualità giuridica, quale presupposto essenziale per poter affermare la riconducibilità causale delle conseguenza dannose derivanti dalla “nascita indesiderata” all’inadempimento del medico posto che “non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che il suo adempimento non avrebbe evitato”. Inoltre, la mancata prova della volontà di accedere alla interruzione della gravidanza, nella ricorrenza delle condizioni di legge, non impedisce di far valere comunque l’inadempimento del medico al fine di ottenere il risarcimento del solo danno non patrimoniale connesso allo shock psicologico per la scoperta improvvisa ed inaspettata della malformazione o disabilità del figlio, in quanto conseguenza diretta ed immediata dell’omessa tempestiva diagnosi da parte del sanitario.

Costituisce approdo consolidato della giurisprudenza della  Suprema Corte che, in tema di responsabilità del sanitario per omessa diagnosi di malformazione del feto, esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa,  deve essere riconosciuto non soltanto il danno alla salute psico-fisica della donna ma anche, ove idoneamente allegato e provato, quello sofferto da entrambi i genitori per la lesione della loro libertà di autodeterminazione, da riconoscersi in relazione alle negative ricadute esistenziali derivanti dalla violazione del diritto a non dar seguito alla gestazione nell’ambito dei tempi e delle modalità stabilite dalla legge.

Concludendo, la sentenza impugnata incorre sia nel denunciato vizio motivazionale, risultando del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, frutto di insanabile incongruenza logica con le premesse, così da doversi ritenere indebitamente ridotta al “di sotto del minimo costituzionale”, sia nel vizio di violazione dell’art. 1226 c.c. con conseguente necessità di accoglimento delle censure sollevate con i motivi del ricorso in esame.

Accogliendo il ricorso la Corte disponeva poi il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.