IL DDL S.1595: NUOVE REGOLE SULLA CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI E SULL’EVENTUALE RIFIUTO DI APERTURA DI NUOVI RAPPORTI BANCARI
E’ attualmente all’esame del Senato un nuovo disegno di legge, il DDL S.1595 (Introduzione dell’articolo 1857-bis del codice civile e modifica all’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente), che potrebbe rappresentare una svolta nei rapporti tra clienti e Istituti di credito. Il testo, che dopo il via libera da parte della Camera dei deputati è stato presentato in Senato lo scorso 4 luglio, introduce nuove regole sulla chiusura dei conti correnti e sull’eventuale rifiuto di apertura di nuovi rapporti bancari, con l’obiettivo di limitare la discrezionalità degli Istituti, ridefinendo i margini di intervento delle Banche e introducendo maggiori garanzie per i correntisti.
Il disegno di legge interviene per moderare il potere di discrezionalità delle Banche nel respingere senza giusta causa le richieste di apertura conto corrente e nel decretarne arbitrariamente la chiusura, al fine di garantire i diritti dei correntisti e salvaguardarli dalle conseguenze di decisioni unilaterali che potrebbero comportare il blocco improvviso dell’operatività bancaria.
La riforma nasce dal cambiamento delle abitudini economiche e delle regole sui pagamenti: negli ultimi anni l’uso del contante si è ridotto, mentre sono aumentati i pagamenti tracciabili, i bonifici, gli accrediti digitali e l’accesso online ai servizi finanziari; ne deriva che non avere un conto corrente può significare difficoltà nel ricevere lo stipendio, incassare la pensione, pagare utenze, gestire affitti, effettuare acquisti o conservare i risparmi in modo ordinato; di fatto, senza conto corrente non è praticamente più possibile lavorare e si rimane esclusi da gran parte della vita sociale, e questo ha creato un vuoto normativo che si presta ad abusi ai danni del cittadino.
Nel dettaglio, l’eventuale trasformazione del testo attuale in legge:
- impedirà alle Banche di rigettare in modo discriminatorio le domande di accensione di un conto di base (nei suoi servizi essenziali);
- non consentirà alcuna interruzione arbitraria dei rapporti in essere, sia a scadenza che a tempo indefinito, in presenza di saldi positivi.
Le eccezioni previste sono soltanto due: il mancato rispetto delle leggi sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; in questi casi, la Banca potrà chiudere il conto corrente interessato o respingerne l’apertura, con notifica scritta entro un termine massimo di dieci giorni, indicando e documentando con la massima trasparenza i motivi del rifiuto.
Già negli anni scorsi l’Autorità Bancaria Europea (EBA – European Banking Authority) aveva condotto un’accurata analisi sul fenomeno del de-risking (termine che indica l’interruzione o la limitazione dei rapporti commerciali con interi paesi o classi di clienti, tipicamente classificati ad alto rischio di riciclaggio, al fine di eliminare, invece di gestire, i relativi rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo), sempre più diffuso che, da ultimo, è stato attenzionato dalle Istituzioni primarie del settore bancario sia a livello nazionale che a livello comunitario. Da tali analisi è emerso che l’accesso a prodotti e servizi finanziari di base, come il rapporto di conto corrente, rappresenta un prerequisito fondamentale per la partecipazione alla vita economica e sociale moderna, nel cui contesto il “de-risking”, quando ingiustificato, può causare l’esclusione finanziaria.
Tutto questo rafforzava quanto già denunciato dalla richiamata Autorità Bancaria Europea con le linee guida in materia di fattori di rischio di riciclaggio, recepite da Banca d’Italia e rese attuative a partire dal 26 Ottobre 2021, con le quali viene sottolineato che non vi è alcun obbligo per gli Istituti Bancari di interrompere servizi a intere categorie di clienti associate a un rischio di riciclaggio più elevato (de-risking), nonché l’esigenza di bilanciare la necessità di inclusione finanziaria con la necessità di mitigare e gestire il rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.
Tornando al disegno di legge in esame, l’obiettivo della norma è quindi quello di arginare la discrezionalità degli Istituti di credito, che attualmente possono respingere la richiesta di apertura di un conto corrente o decretarne la chiusura in modo unilaterale e senza una giusta causa, anche laddove sia ad esempio documentabile un saldo attivo.
L’eventuale approvazione definitiva del disegno impedirà alle banche di rigettare in modo discriminatorio le domande di accensione di un conto di base (servizi essenziali come accredito stipendio, prelievi, bonifici), a meno che non intercorrano specifiche condizioni di rischio.
Anche la chiusura del conto già attivo sarebbe più difficile, soprattutto se il saldo è positivo e non emergono violazioni gravi delle norme antiriciclaggio o antiterrorismo, garantendo una maggiore stabilità nell’accesso ai servizi bancari di base.