SUPERBONUS: la mancata maturazione dei crediti fiscali non integra una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione

Nel contratto di subappalto relativo a lavori agevolati con superbonus 110%, in mancanza di una specifica pattuizione che subordini il pagamento del corrispettivo al buon esito delle procedure fiscali o alla effettiva maturazione/cedibilità dei crediti d’imposta, l’impresa subappaltatrice ha diritto al saldo del prezzo per il solo fatto dell’esecuzione dell’opera, e il mancato perfezionamento, blocco o mancata formazione dei crediti fiscali nel ‘cassetto fiscale’ dell’appaltatore non integra impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma rientra nel normale rischio d’impresa del debitore, insuscettibile di essere trasferito sul subappaltatore”.

Di tale tenore è la massima relativa alla sentenza del Tribunale di Milano, sez. VII, 17 giugno 2026, n. 5157, che affronta una delle questioni più ricorrenti nel contenzioso generato dagli interventi edilizi agevolati: la sorte del corrispettivo dovuto al subappaltatore quando il pagamento sia stato inserito nell’ambito di un’operazione economica fondata sulla cessione dei crediti fiscali e questi ultimi non siano, in tutto o in parte, maturati, o siano rimasti sospesi.

La controversia trae origine da un contratto di subappalto avente ad oggetto lavori di riqualificazione energetica: l’appaltatore aveva accettato, a parziale regolazione delle somme dovute, la cessione di crediti fiscali per € 123.693,80, residuando un saldo di € 31.408,26; a fronte della mancata maturazione nel cassetto fiscale di una parte dei crediti connessi all’intervento, l’appaltatore aveva sostenuto che l’obbligazione di pagamento nei confronti del subappaltatore dovesse ritenersi estinta per impossibilità sopravvenuta; il Tribunale però rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo, muovendo da un dato contrattuale decisivo: il contratto di subappalto non prevedeva che il pagamento del corrispettivo fosse subordinato all’esito delle procedure fiscali relative alla cessione del credito.

La pronuncia presenta un duplice profilo di interesse: da un lato, ribadisce la centralità dell’autonomia negoziale nella distribuzione del rischio connesso alla fiscalità dell’operazione; dall’altro, riafferma la particolare resistenza dell’obbligazione pecuniaria rispetto all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta.

Un passaggio indubbiamente significativo della sentenza è quello nel quale il Tribunale osserva che il contratto di subappalto non subordinava il pagamento alla conclusione delle procedure fiscali per la cessione del credito: da tale premessa il giudice fa discendere la conclusione secondo cui il mancato perfezionamento della cessione non costituisce, di per sé, ragione idonea a giustificare il mancato pagamento del corrispettivo.

L’affermazione deve essere letta alla luce degli artt. 1322 e 1372 c.c.: le parti possono disciplinare liberamente il contenuto del rapporto e determinare le modalità di esecuzione della prestazione, nei limiti imposti dalla legge; ne consegue che il collegamento tra pagamento del subappaltatore ed effettiva monetizzazione del credito fiscale non è un effetto necessario della presenza, nel complessivo assetto negoziale, di un’operazione di cessione del credito.

In altri termini, la circostanza che il pagamento del prezzo dell’appalto sia economicamente collegato a una determinata provvista finanziaria non significa, in assenza di una specifica pattuizione, che quella provvista costituisca una condizione dell’obbligazione di pagamento.

È, tuttavia, il secondo profilo della sentenza in esame a presentare il maggiore interesse, almeno sul piano strettamente civilistico: il Tribunale, infatti, afferma espressamente che la sospensione di alcuni importi presso l’Agenzia delle Entrate non integra un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta, poiché una prestazione avente ad oggetto una somma di denaro non può diventare oggettivamente irrealizzabile; le eventuali difficoltà finanziarie o amministrative ricadono nel rischio d’impresa del debitore.

La motivazione si inserisce nel tradizionale principio secondo cui, nelle obbligazioni pecuniarie, il concetto di impossibilità sopravvenuta deve essere interpretato in termini particolarmente rigorosi: la Suprema Corte ha infatti ricondotto il tema al principio genus numquam perit, chiarendo che l’impossibilità della prestazione pecuniaria, per produrre effetti liberatori, deve consistere in un impedimento oggettivo e assoluto, non identificabile nella mera difficoltà economica o nell’impossibilità di procurarsi la provvista.

Il principio assume qui una declinazione peculiare: l’appaltatore non deduce una generica carenza di liquidità, ma la mancata maturazione di un credito fiscale che avrebbe dovuto costituire la provvista economica destinata al pagamento del subappaltatore.

Il Tribunale, tuttavia, mantiene distinti i due piani. La mancata disponibilità della provvista non determina l’impossibilità giuridica o materiale di eseguire il pagamento.

La conclusione è coerente con la struttura dell’art. 1218 c.c.: il debitore di una somma di denaro non può normalmente sottrarsi alla responsabilità allegando le difficoltà incontrate nel reperimento della provvista necessaria all’adempimento.

La sentenza n. 5157/2026 può quindi essere letta come una pronuncia che afferma la separazione tra credito fiscale e credito contrattuale, attribuendo rilievo decisivo al contenuto del contratto di subappalto: il mancato perfezionamento della cessione del credito, in assenza di una specifica clausola che ne faccia dipendere l’obbligo di pagamento, non determina l’inesigibilità del corrispettivo dovuto al subappaltatore, né la sospensione o il ritardo nella disponibilità del credito fiscale possono essere automaticamente ricondotti alla fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta prevista dagli artt. 1256 e 1463 c.c.

In questa prospettiva, la pronuncia assume una portata che va oltre la particolare vicenda del Superbonus: l’assetto finanziario attraverso il quale una parte intende procurarsi la provvista necessaria all’adempimento non coincide con l’oggetto dell’obbligazione contrattuale, salvo specifica pattuizione (per fare un esempio di tale pattuizione, seppure in altra materia, si può pensare ai contratti preliminari nei quali l’impegno del promissario acquirente è subordinato all’ottenimento di un finanziamento bancario per il pagamento del prezzo).

Tornando al tema, per gli operatori del settore edilizio, la conseguenza pratica è evidente: se l’intenzione delle parti è quella di trasferire sul subappaltatore il rischio relativo alla formazione, cessione o monetizzazione del credito fiscale, tale risultato non può essere affidato a un generico riferimento al Superbonus o alla cessione del credito, ma deve risultare da una clausola contrattuale sufficientemente chiara, la cui portata dovrà poi essere verificata secondo i criteri ordinari di interpretazione del contratto.