ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI CREDITO AL CONSUMO E COSTI RIMBORSABILI

L’ordinanza della Cassazione in commento, la n. 13328 dell’8 maggio 2026, affronta il tema, di assoluta rilevanza per il settore bancario, della rimborsabilità dei costi collegati all’erogazione del credito in ipotesi di estinzione anticipata del contratto, interrogandosi, in particolare, se l’art. 125-sexies T.U.B., nella sua versione originaria, debba essere interpretato secondo i criteri forniti dalla nota sentenza della Corte di Giustizia del 1° settembre 2019, c.d. sentenza Lexitor.

La pronuncia scaturisce da una controversia, invero assai frequente, tra una banca e un consumatore il quale, ottenuto un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, provvedeva ad estinguerlo anticipatamente mediante il pagamento delle rate residue, dolendosi poi del fatto che la banca avesse errato nel calcolare gli importi effettivamente rimborsabili.

In materia di rimborso anticipato del credito, la Direttiva n. 48/2008, recepita dall’ordinamento italiano mediante il d.lgs. n. 141/2010 con modifica dell’art. 125-sexies del T.U.B., ha sancito il diritto del consumatore di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, con conseguente diritto alla riduzione del costo totale del credito.

Ne seguì, nella immediatezza della sua entrata in vigore, una interpretazione restrittiva della Banca d’Italia, e quindi della giurisprudenza nazionale, la quale limitava il rimborso ai soli costi c.d. recurring, riferibili cioè a prestazioni soggette a maturazione nel tempo, escludendo invece i costi c.d. up front, riferibili a prestazioni svolte ed esaurite nella fase preliminare e di stipula del contratto.

Diversa invece è stata l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con la nota sentenza Lexitor, ha sancito il principio di rimborsabilità di tutti i costi collegati all’erogazione del credito, con conseguente attenuazione della originaria distinzione tra costi recurring e up front.

Di fronte alla non uniformità della giurisprudenza nazionale, successivamente alla pronuncia della sentenza Lexitor, riguardo a quale fosse la corretta interpretazione dell’art. 125-sexies T.U.B., è intervenuto il legislatore che ha riformulato, mediante la l.106/2021, l’anzidetta norma in conformità ai dettami della sentenza della Corte di Giustizia; con norma transitoria, l’art. 11-octies, 2° comma, ha tuttavia disposto che per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore di detta legge si continuasse ad applicare il “vecchio” art. 125-sexies, come interpretato dalle norme secondarie dettate dalla Banca d’Italia, con conseguente riespansione del principio di rimborsabilità dei soli costi recurring, legati alla durata del rapporto, e non anche di quelli up front.

È proprio facendo leva su tale ultima disposizione che la banca ricorrente, poiché il contratto di finanziamento alla base della controversia era stato stipulato in epoca antecedente alla novella legislativa del 2021, invocava l’esclusione del rimborso dei costi up front, quali appunto le spese d’istruttoria o di stipula del contratto.

Se non fosse che, osserva la Cassazione, la ricostruzione operata dall’istituto bancario è oggi smentita e superata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, dell’anzidetta norma transitoria: il Giudice delle leggi ha infatti stabilito che, in ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi sostenuti in sede di stipula, anche se questa è avvenuta prima del 25 luglio 2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies T.U.B..

L’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, aveva stabilito la Corte Costituzionale, sostenuta dalla giurisprudenza di merito prima dell’intervento legislativo del 2021, non è stata pertanto contra legem bensì, al contrario, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia.

La Cassazione, sulla scorta dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale brevemente esposta, ha dunque confermato l’orientamento secondo il quale devono considerarsi nulle le clausole contrattuali che escludono il rimborso, in tutto o in parte, dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, poiché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.

Viene infine ricordato che, sebbene la pronuncia Lexitor non abbia espressamente indicato il criterio di calcolo del rimborso, quello del pro-rata temporis, essendo di più facile comprensione per il consumatore, appare più aderente allo spirito della pronuncia stessa, tutelando il contraente più debole in un contratto stipulato tra un professionista ed un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività.