ULTIME DELLA CASSAZIONE SULLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: la condizione di procedibilità è soddisfatta con la comparizione della parte onerata dell’attivazione della procedura.

Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026 la Suprema Corte chiarisce che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è soddisfatta quando la mediazione sia stata effettivamente esperita con la comparizione personale della parte onerata dell’attivazione, anche se la controparte non si presenta. Se il chiamato non compare, ovviamente la procedura giunge al termine con verbale negativo ed il chiamato stesso subirà le conseguenze della mancata partecipazione in termini di sanzioni e sul piano probatorio nel futuro contenzioso.

La Corte si focalizza altresì sul requisito della partecipazione sostanziale, affermando che la presenza del solo avvocato — anche se munito di procura — non è sufficiente, poiché parte e difensore restano figure strutturalmente distinte.

Questo il principio enunciato: “in tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata.”

Il punto nodale della decisione poc’anzi richiamata sta nel fatto che si è ora definitamente chiarito che, se deve certamente esserci almeno il primo incontro di mediazione affinché questa possa dirsi esperita, non è necessario che tutte le parti compaiano, né che si tratti la questione nel merito, dando avvio ad una vera e propria trattativa.

Se così non fosse, come facilmente intuibile, il chiamato – non partecipando – avrebbe il potere di bloccare la procedura, determinando l’improcedibilità della domanda dell’istante, il che ovviamente – oltre a sabotare le  istanze avversarie, sostanzialmente lasciando la controparte istante in balìa delle determinazioni del chiamato – avrebbe anche evidenti profili di incostituzionalità.

Ciò detto, la Suprema Corte aggiunge poi che la parte deve comparire personalmente, oppure tramite un rappresentante con poteri sostanziali reali: non è sufficiente una presenza simbolica, né una delega generica, così come non basta la comparizione di un soggetto privo di effettiva capacità decisionale.

Parte e difensore, inoltre, prosegue la Corte, sono figure strutturalmente distinte e tale distinzione non è superabile nemmeno con una procura, tale per cui la comparizione del solo avvocato, anche se appunto munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, perché non può cumulare in sé il ruolo di parte e quello di difensore.

Si apre quindi ora una fase delicata, dato che per prassi negli anni è sempre stata ritenuta sufficiente la presenza del solo legale, purché munito di procura sostanziale, mentre ora la Corte di Cassazione sembra dare uno stop a questo aspetto; deve essere necessariamente presente la parte, perché è tra le parti (se chiaramente sono tutte presenti) che deve attivarsi il confronto.

Per evitare, quindi, criticità è preferibile far partecipare la parte (almeno quella istante, come abbiamo visto), oppure un delegato diverso dall’avvocato, con poteri sostanziali chiari e reali.

Dobbiamo pertanto concludere che nel caso in cui il procedimento di mediazione non venga instaurato o comunque al primo incontro non partecipi nessuna delle parti (in specie, la parte che ha attivato il procedimento), la domanda giudiziaria dovrà essere dichiarata improcedibile; nel caso, invece, in cui il procedimento venga instaurato e la parte che lo ha attivato sia presente, ma, al primo incontro, non compaia l’altra parte (o le altre parti) personalmente oppure tramite rappresentante sostanziale, la domanda è procedibile, ma tale parte non comparsa incorre nelle sanzioni di legge.

Ciò è perfettamente coerente con i capisaldi della procedura stessa: la natura della mediazione richiede che all’incontro davanti al mediatore siano presenti le parti — personalmente o tramite rappresentante sostanziale — poiché l’istituto mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti al fine di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto, cosa che la sola presenza dei difensori non è in grado di assicurare; inoltre, non avrebbe senso imporre lo svolgimento del primo incontro tra i soli difensori e il mediatore in vista di una informativa che i difensori, per definizione, già conoscono; si aggiunga poi che la lettura coordinata dell’art. 5, c. 1-bis, e dell’art. 8 — che prevedono che le parti esperiscano il procedimento di mediazione “con l’assistenza degli avvocati” — implica una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste: ne discende che la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione di procedibilità, non potendo il difensore cumulare in sé i distinti ruoli di parte e di suo assistente.