SOSPENSIONE DEL PROCESSO AL DI FUORI DEI CASI TIPICI – Impugnabilità con regolamento di competenza – Mancata impugnazione e conseguenze
Le Sezioni Unite civili, con sentenza n. 14226 del 14 maggio 2026 si sono pronunciate sulla questione della cosiddetta sospensione anomala o atipica del procedimento e sulla individuazione del dies a quo da cui far decorrere il relativo termine per riassumere il giudizio sospeso.
Si tratta di un tema che riguarda sia la disciplina della sospensione concordata su istanza delle parti di cui all’art. 296 c.p.c., sia la ricostruzione di quelle ipotesi di cosiddetta “sospensione impropria” in senso lato, le quali comprendono le numerose e frequenti fattispecie in cui il processo subisce un periodo di stasi, o perché la sua definizione dipende dalla risoluzione di una medesima questione su cui è attesa una pronuncia della Corte di Cassazione da rendere in altri giudizi dinnanzi ad essa pendenti, o perché il Giudice deve applicare una norma per la quale altro Giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E..
Facendo una ricognizione di alcune recenti decisioni delle sezioni semplici della Corte di Cassazione, emerge una difformità di interpretazioni circa l’ammissibilità e gli eventuali conseguenti effetti della c.d. sospensione “impropria” in senso lato del processo. I profili di contrasto riguardano se la sospensione impropria in senso lato del processo civile, pur diffusa nella prassi, costituisca una sospensione facoltativa praeter o contra legem; se, una volta che essa sia stata comunque disposta, le parti debbano chiedere la fissazione di un’udienza nel rispetto dell’art. 297 c.p.c. ed infine quale sia il dies a quo di decorrenza del relativo termine.
Le questioni rimesse alla decisione delle Sezioni Unite postulano che si dia risposta a più interrogativi: se il giudice possa disporre di sua iniziativa una sospensione del processo al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; se le parti possano comunque validamente accordarsi fra di loro che il processo rimanga sospeso per un periodo di tempo anche superiore a quello consentito dall’art. 296 c.p.c., ovvero in relazione al futuro verificarsi di un evento incertus quando, quale la decisione della Corte di Cassazione su una identica questione di diritto sollevata in una diversa causa; se, una volta comunque disposta la sospensione “atipica” del processo civile, ad essa trovi applicazione la regolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni, dettate nel Libro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile.
Sulla prima questione viene rilevato che al giudice non è data una facoltà discrezionale di sospensione officiosa del processo civile, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità ed il provvedimento che dichiari la sospensione atipica, comunque adottato, può essere impugnato con istanza di regolamento di competenza. Dalla impugnabilità nelle forme dell’art. 42 c.p.c. del provvedimento che disponga una sospensione facoltativa ope iudicis del processo, si è fatta discendere poi la conseguenza che la mancata proposizione del regolamento nel termine di cui all’art. 47, comma 2, c.p.c. consuma il potere di impugnazione e preclude la revocabilità dell’ordinanza dal giudice che la abbia pronunciata (Cass. Sez. Un. n. 21763 del 2021; Cass. 25 agosto 2015, n. 17129; Cass. 7 maggio 2024, n. 8748). La sospensione del giudizio deve essere inquadrata, pertanto, come un istituto di carattere eccezionale, ammissibile solo nei casi stabiliti dalla legge, non essendone possibile un’applicazione analogica, né derogarvi quanto a struttura a e durata.
Il successivo quesito verte in ordine alla possibilità che le parti si accordino comunque validamente fra di loro perché il processo rimanga sospeso finché non sia emessa in un separato giudizio la decisione dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di Giustizia UE o della Corte di Cassazione che possa spiegare efficacia vincolante o persuasiva rispetto al rapporto sostanziale oggetto della causa da sospendere, venendo coinvolto il tema più ampio della ammissibilità degli accordi che incidono sullo svolgimento del processo civile, che è poi il problema delle relazioni tra autonomia privata delle parti ex art. 1322 c.c. e disciplina legislativa delle regole processuali, ovvero delle facoltà e dei limiti di negoziabilità di queste ultime.
La Corte osserva in ordine al vincolo contrattuale derivante per il giudice civile dall’accordo c.d. sul processo modello, come lo stesso giudice sia soggetto «soltanto alla legge» (art. 101, comma secondo, Cost.), la giurisdizione si attui mediante il giusto processo «regolato dalla legge» (art. 111, comma primo, Cost.) e nel pronunciare sulla causa il giudice debba «seguire le norme del diritto», salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità (art. 113, comma 1, c.p.c.). Dovrebbe invero affermarsi la validità o la meritevolezza di tutela di un contratto con cui attore e convenuto pattuiscono una atipica quiescenza del processo, pur sempre pendente, e cioè una temporanea improponibilità dell’azione ed inesercitabilità della difesa in giudizio, eventualmente stabilendone la durata, predeterminata o meno, nonché i termini e le forme della sua prosecuzione, derogando a regole che appaiono ispirate ad esigenze di ordine pubblico processuale, la cui osservanza non può perciò essere rimessa al potere dispositivo delle parti.
Si esclude quindi che l’accordo tra le parti possa trasformare una sospensione non prevista dalla legge in una sospensione valida. Anche ad intendere la sospensione ex art. 296 c.p.c. come forma espressiva del carattere dispositivo che è proprio del giudizio civile, essa, dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 69 del 2009, è conformata rigorosamente dal legislatore, richiedendo l’istanza di tutte le parti, la sussistenza di giustificati motivi, la durata non superiore a tre mesi e la contestuale fissazione dell’udienza per la prosecuzione (previsione che rende così ultronea la formulazione dell’istanza prima della scadenza tuttora richiesta dall’art. 297, comma 2, c.p.c.).
Infine occorre dare risposta all’ultimo quesito: se sia stata disposta una sospensione del processo in attesa della decisione che la Corte costituzionale, la Corte di Giustizia UE o la Corte di Cassazione debbano rendere in un distinto giudizio, è possibile applicare la regolamentazione, ovvero una delle regolamentazioni, dettate nel Libro II, Capo VII, Sezione I del codice di procedura civile?
Nel caso esaminato dalla sentenza delle S.U. n. 14226 si era in presenza di un provvedimento che disponeva la sospensione del processo a tempo indeterminato ‹‹nei termini dell’accordo tra le parti››, su richiesta concorde dei difensori delle stesse, senza fissare alcuna udienza, nell’attesa che in altro processo – corrente tra soggetti non interamente coincidenti e non collegato al primo da una relazione di pregiudizialità tecnica tra rapporti giuridici – venisse pronunciata sentenza su una causa che doveva affrontare la stessa questione di diritto ovvero come stabilito pronunciare su “domanda analoga”. Nulla si conveniva fra i contendenti in ordine alla decorrenza ed alla durata del distinto e successivo termine per richiedere la fissazione dell’udienza in cui il processo dovesse proseguire una volta intervenuta la pronuncia sul “caso guida” individuato.
Un primo orientamento giurisprudenziale faceva scaturire effetti processuali dalla sospensione anomala, individuando il dies a quo del termine di riassunzione nella pubblicazione della decisione attesa; l’orientamento opposto negava invece che la pendenza, in altro giudizio, di questione analoga potesse giustificare una sospensione così come disciplinata dall’art. 295 c.p.c., non trattandosi di una pregiudizialità tecnica quanto piuttosto di attesa di una pronuncia di diritto.
La Suprema Corte afferma che in presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell’art. 295 c.p.c., né riferibile allo schema di cui all’art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi. Riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.