FIDEIUSSIONI A.B.I.: I NUOVI PRINCIPI DELLE SEZIONI UNITE SU NULLITÀ ANTITRUST, ONERE DELLA PROVA E CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA”
Con sentenza del 28 agosto 2026, n. 24825, le Sezioni Unite sono tornate sul contenzioso sorto attorno alle fideiussioni che riproducono le clausole dello schema A.B.I., censurate dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, affrontando alcune delle questioni rimaste aperte in materia.
Riprendendo il percorso avviato nel 2021, quando le Sezioni Unite riconobbero la nullità parziale delle clausole inserite nei contratti “a valle”, il nuovo arresto in commento ha chiarito il valore probatorio dell’accertamento della Banca d’Italia quando la garanzia sia stata stipulata fuori dal periodo temporale esaminato dall’Autorità o quando quest’ultima sia specifica anziché omnibus, nonché quale sia la sorte della clausola “a prima richiesta” una volta accertata la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all’art. 1957 c.c..
Nel 2021 le Sezioni Unite avevano infatti attribuito al citato provvedimento amministrativo il valore di prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale e del nesso funzionale tra l’intesa a monte e il contratto a valle, risultando al garante sufficiente l’allegazione della corrispondenza testuale tra le condizioni impugnate e quelle censurate.
Alla base di tale opzione interpretativa, dirimente, si vedrà, anche per la soluzione dei nuovi interrogativi sottoposti ai giudici di legittimità, vi è un dato ormai consolidato: le tre clausole dello schema A.B.I. – clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. – non sono illecite in sé, ma la loro riproduzione nel contratto a valle può determinarne la nullità soltanto se costituisce attuazione di un’intesa o di una pratica concordata restrittiva della concorrenza.
Poiché la nullità non dipende dal contenuto delle clausole, ma dal loro collegamento con l’intesa, il provvedimento n. 55/2005 può operare come prova privilegiata soltanto entro i limiti temporali e oggettivi dell’infrazione accertata, quindi 2002-2005, mentre al di fuori di essi conserva rilievo probatorio, ma richiede elementi ulteriori: la deroga all’art. 1957 c.c., del resto, è in linea generale consentita, ciò che rileva sul piano antitrust è il suo impiego uniforme insieme alle altre clausole, quale attuazione della pratica restrittiva.
Entro il periodo 2002-2005 il provvedimento conserva, pertanto, il valore di prova privilegiata riconosciutogli già nel 2021, mentre fuori da questo perimetro temporale non scompare dal processo, ma degrada a elemento di prova, da valutarsi insieme ad altri dati e non è, da solo, sufficiente a dimostrare la preesistenza o la persistenza dell’intesa.
La Corte respinge così tanto la rigida irrilevanza del provvedimento quanto la sua trasformazione in una presunzione generale e potenzialmente perpetua.
Il giudice di merito dovrà, anzitutto, ricostruire il contenuto effettivo dell’accertamento: per le fideiussioni anteriori, verificherà se i riferimenti alla consolidata prassi preesistente consentano, insieme agli altri elementi, di retrodatare la standardizzazione fino all’epoca del contratto, mentre per quelle successive dovrà valutare l’eventuale persistenza degli effetti.
La distanza temporale non produce una preclusione automatica, ma indebolisce progressivamente la forza probatoria dell’accertamento del 2005.
L’onere della prova, affermano le Sezioni Unite, resta a carico di chi invoca la nullità, escludendo che il principio di vicinanza della prova consenta, da solo, di trasferirlo sull’istituto bancario.
Passando poi alla seconda questione, concernente la valutazione del profilo oggettivo dell’accertamento dell’autorità amministrativa, la Corte premette che il provvedimento della Banca d’Italia riguardava espressamente lo schema omnibus e non aveva al contrario affrontato l’ipotesi delle fideiussioni specifiche.
Le Sezioni Unite, applicando il medesimo principio utile alla risoluzione del primo quesito sopra descritto, hanno affermato che anche per queste ultime la riproduzione del modulo non è sufficiente e l’accertamento amministrativo costituisce soltanto un elemento probatorio: la differenza di oggetto non esclude, di per sé, le fideiussioni specifiche dalla tutela antitrust.
Il garante potrà pertanto dimostrare, con ogni mezzo, che l’impiego uniforme delle tre clausole si è esteso alle garanzie riferite a operazioni determinate e ha prodotto una restrizione oggettiva della concorrenza.
Quanto, infine, al rapporto tra la clausola di deroga ai termini dell’art. 1957 c.c. e quella “a prima richiesta”, le Sezioni Unite accolgono la tesi dell’autonomia strutturale e funzionale: la clausola a prima richiesta è contenuta in una previsione distinta, non è stata censurata dalla Banca d’Italia e svolge una funzione diversa.
Estendere automaticamente la nullità significherebbe oltrepassare tanto il perimetro dell’accertamento antitrust quanto la regola della nullità parziale affermata nel 2021.
La deroga all’art. 1957 elimina, infatti, il limite temporale entro il quale la banca deve attivarsi, mentre la clausola “a prima richiesta” disciplina il modo in cui il pagamento può essere domandato: caduta la prima, torna applicabile il termine di sei mesi.
La seconda clausola, specifica inoltre la Corte, rende però sufficiente entro quel termine una richiesta scritta al garante, senza che sia necessario – ed è questa una rilevante presa di posizione delle Sezioni Unite – promuovere subito un giudizio.
Questa conclusione presuppone anche una corretta qualificazione della clausola: la formula a prima richiesta non trasforma necessariamente la fideiussione in garanzia autonoma, potendo operare all’interno di un rapporto ancora accessorio, assicurando alla banca un pagamento rapido e rinviando a un momento successivo l’esercizio delle eccezioni, senza eliminarle definitivamente.
La pronuncia chiarisce l’atto iniziale necessario a evitare la decadenza, ma non esaurisce ogni profilo dell’art. 1957: la norma richiede infatti che le istanze siano diligentemente continuate, concentrandosi il principio di diritto sulla sufficienza della prima richiesta stragiudiziale ma senza affermare che essa conservi la garanzia senza limiti.
La decisione, in definitiva, riconosce ai garanti che né la data né la natura specifica della fideiussione precludono in assoluto la nullità antitrust, ma allo stesso tempo garantisce agli istituti di credito che il provvedimento del 2005 non funzioni come certificato universale di invalidità e riconosce alla clausola a prima richiesta un effetto rilevante sul piano della decadenza.