TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO: LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE SULLE GARANZIE PROCEDURALI PER LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA

Con la sentenza n. 76/2025 depositata il 30 maggio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 35 l. n. 833/1978 “nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco, che dispone il trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento, che la stessa sia sentita dal Giudice Tutelare prima della convalida, e che il relativo decreto di convalida sia a quest’ultima notificato”.

La Consulta è stata investita di tale questione da parte della Corte di Cassazione, la quale era stata adita nell’ambito di un giudizio avente a oggetto un provvedimento, con il quale il Giudice Tutelare del Tribunale ordinario di Caltanissetta aveva convalidato un Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, disposto dal Sindaco di Caltanissetta, impugnato il 19 febbraio 2021 dalla donna che vi era stata sottoposta appunto a sensi dell’art. 35 della l. n. 833/1978.

Al riguardo occorre premettere che il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) viene disposto con provvedimento motivato adottato dal Sindaco del Comune di residenza della persona nei cui confronti deve essere disposto o del Comune in cui la persona momentaneamente si trova, nella sua veste di autorità sanitaria locale.

Il Sindaco, sulla base delle certificazioni da parte di medici che sono chiamati a valutare il soggetto da sottoporre a TSO, pronuncia dunque un’ordinanza urgente, con la quale dispone la necessità del trattamento e la trasmette al Giudice Tutelare entro quarantotto ore dal ricovero.

Il Giudice Tutelare, nelle quarantotto ore successive, deve quindi provvedere in merito all’opportunità della convalida con decreto motivato che veniva comunicato al Sindaco. Qualora il Giudice non ritenesse di convalidare la misura sanitaria, il Sindaco dispone l’immediata cessazione del TSO.

L’eventualità che la persona sottoposta a TSO potesse essere sentita dal Giudice Tutelare, era però ridotta ad una mera facoltà del Giudice Tutelare che vi provvedeva a sua discrezione.

Si precisa che a sensi dell’art. 34 della l. n. 833/1978, il TSO può essere adottato solo se ricorrono tre presupposti, ovvero ed in particolare:

  • l’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
  • la mancata accettazione degli stessi da parte dell’infermo;
  • l’assenza di condizioni e circostanze per l’adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere.

Non è in ogni caso previsto un termine massimo di durata del trattamento e la persona sottoposta a TSO e chiunque vi abbia interesse possono proporre ricorso contro il provvedimento sindacale convalidato avanti al Tribunale competente per territorio.

Al riguardo è appunto intervenuta la Corte Costituzionale la quale ha innanzitutto chiarito la disciplina legislativa e la ratio del TSO, rilevando che tale istituto è regolato dagli artt. 33, 34 e 35, l. n. 833/1978, con i quali è stata trasposta nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale la disciplina introdotta l. n. 180/1978 (c.d. legge Basaglia).

Tale legge aveva disposto la chiusura dei manicomi, prevedendo il riconoscimento, anche in favore delle persone affette da disabilità mentale, della possibilità di esercitare i propri diritti costituzionali, previsti dagli artt.13, 24 e 111 Cost..

La Consulta ha dunque inteso garantire anche alle persone inferme di mente il diritto di agire e di difendersi in giudizio, prevedendo:

1) che il provvedimento motivato del Sindaco debba essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, con l’avviso che sarà sottoposto a convalida del Giudice Tutelare entro quarantotto ore e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque e di chiedere la revoca.

2) che il Giudice Tutelare debba sentire personalmente la persona interessata prima di procedere alla convalida del provvedimento.

3) che l’ordinanza motivata di convalida del Giudice Tutelare debba essere notificata all’interessato o al suo legale rappresentante, con l’avviso della possibilità di presentare ricorso.