AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE DI RIMESSE BANCARIE
Con la recente decisione n. 5848 del 15 marzo 2026, la Cassazione, dopo aver ricostruito la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie (ossia quelle effettuate su conto corrente scoperto o sconfinato)) e rimesse ripristinatorie (ossia quelle che intervengono su un conto passivo, ma nei limiti dell’affidato) ha ribadito che le rimesse su conto corrente assumono natura solutoria solo quando costituiscono pagamento di debiti liquidi ed esigibili, ossia quando intervengono su un conto scoperto o oltre i limiti dell’affidamento.
La Suprema Corte ha quindi preso posizione rispetto all’orientamento più recente che tendeva a superare tale distinzione e a ritenere che la revocabilità delle rimesse dipendesse esclusivamente dalla riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria, ritenendo tale impostazione non condivisibile, in quanto la disciplina dell’art. 67, comma 3, lett. b), l.f. (ora art. 166, comma 3, lett. b) c.c.i.i.) non introduce una autonoma fattispecie di revocatoria, ma prevede una ipotesi di esenzione dalla revocabilità dei pagamenti risultanti da rimesse solutorie; ne consegue che sono revocabili solo le rimesse che costituiscono pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, mentre la riduzione non consistente e non durevole (ora solo non durevole, posto che il Codice della Crisi ha eliminato il requisito della consistenza) dell’esposizione debitoria rappresenta invece un fatto impeditivo della revocatoria, che deve essere allegato e provato dalla banca convenuta.
Questo il principio di diritto enunciato: “In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria”