L’INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

La recente pronuncia n. 3013 emessa dalla Corte di Cassazione civile in data 6 febbraio 2025 ci fornisce la possibilità di ragionare ancora una volta sull’interpretazione di contratti assicurativi ed in particolare sul principio dell’interpretazione contra stipulatorem, ovvero quel criterio che, in caso di dubbio, impone di interpretare una determinata clausola contro il contraente che ha unilateralmente predisposto il contenuto del contratto, ovvero – in questo caso – l’impresa di assicurazione.

In materia di interpretazione di contratti assicurativi che riguardino la sfera strettamente personale (e non, quindi, lavorativa, imprenditoriale o professionale) dell’assicurato, infatti, non è sufficiente il richiamo alle regole generali di ermeneutica contrattuale, di cui al Capo IV del Titolo II del Libro IV (artt. 1362-1371 c.c.), ma occorre tener conto anche della disciplina di cui all’art. 35, 2° comma del Codice del Consumo (d. lgs. n. 206/05) che esclude l’applicazione dell’art. 1370 c.c., in quanto norma speciale, dettata per i contratti fra professionista e consumatore; nonché dell’art. 120 quater, comma 7, del Codice delle Assicurazioni Private (d.lgs. n. 209/05) che rinvia a un Regolamento dell’IVASS ovvero ed in particolare gli artt. 4 e 33 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, che, allo scopo di facilitare la comprensione delle informazioni da parte del contraente assicurato, impone alle imprese di assicurazione di redigere i contratti in un linguaggio e in uno stile semplice, chiaro, sintetico e di facile lettura). Ancora l’art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private impone la redazione del contratto di assicurazione e di ogni altro documento consegnato dall’impresa assicurativa al contraente in modo chiaro ed esauriente, e prevede che le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato, debbano essere riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

L’ambiguità di una clausola del contratto di assicurazione non comporta, di regola, la nullità della stessa, ma rende quantomeno applicabile il principio dell’interpretazione contra stipulatorem; principio che estromette gli altri criteri di ermeneutica contrattuale (fra i quali quelli previsti dagli artt. 1368, 2° comma e 1369 c.c.).

Nel caso di cui alla citata sentenza n. 3013/2025 una polizza assicurativa, stipulata da un datore di lavoro contro il rischio di infortuni e malattie a beneficio di propri dirigenti, prevedeva, da un lato, che il pagamento dell’indennità assicurativa fosse subordinato alla condizione che l’evento lesivo avesse comportato la cessazione del rapporto di lavoro in atto fino a quel momento e, dall’altro lato, prevedeva l’insorgenza del diritto all’indennità assicurativa anche se non si fosse verificato l’evento della risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza dell’invalidità; la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito per violazione dell’art. 1370 c.c., per essere la Corte d’Appello incorsa nel duplice vizio, da un lato, di interpretare il contratto senza valutare le clausole in modo complessivo, e dall’altro di non rilevare che le clausole, unitariamente valutate, presentavano un evidente margine di ambiguità. Dinanzi a tale ambiguità la Corte d’Appello ha effettivamente violato l’art. 1370 c.c., interpretando il contratto in senso favorevole al predisponente, ma senza dare alcun conto, in motivazione, né di tale ambiguità, né della possibilità e, soprattutto, degli specifici argomenti per superarla, in un senso o nell’altro.

Questo è una tra le varie occasioni, in cui la giurisprudenza ha risolto un problema di equivocità o polisemia del testo della polizza assicurativa, facendo ricorso a tale principio e sponsorizzando, dunque, un’interpretazione favorevole all’assicurato (cfr., ex multis, Cass. 5 giugno 2020, n. 10825; Cass. 18 gennaio 2016, n. 668; Cass. 20 agosto 2015, n. 17020).