LA RIFORMA CARTABIA: LE NOVITA’ IN TEMA DI ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONE, MINORI E FAMIGLIE
La Riforma Cartabia ha riorganizzato i procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, introducendo nuove norme, tra l’altro, in riferimento all’ascolto del minore.
Tale istituto veniva, infatti, frammentariamente regolato dagli artt. 336 bis e 337 octies c.c., abrogati dalla riforma, la quale, prendendo spunto dalla vecchia disciplina, dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e dalle prassi in uso presso i Tribunali, ha di fatto redatto un codice dell’audizione dei minori, che si trova ora disciplinato negli artt. 473 bis.4 e 473 bis.5 c.p.c..
Vi è da premettere che, oltre alle modalità dell’ascolto dei minori, il Legislatore, nell’ottica di una maggior tutela di questi soggetti fragili, ha altresì previsto che, nel caso di conflitto tra i genitori la competenza del Tribunale sarà individuata sulla base della residenza abituale dei figli (solo in assenza, la competenza sarà individuata sulla base della residenza del convenuto e in caso di sua irreperibilità o residenza all’estero, su quella dell’attore) e che qualora un minore si rifiuti di avere contatti con un genitore o se un genitore ostacola il rapporto con l’altro genitore o con nonni e parenti, il Giudice possa disporre l’abbreviazione dei termini processuali stante la necessità di tutelare le relazioni familiari, fissando al più presto l’ascolto del minore.
L’art. 473 bis.4 c.p.c. ha dunque inteso dare una maggior rilevanza all’opinione del minore, che sia capace di discernimento e che, come tale, possa esprimere il proprio pensiero, soprattutto – ma non solo – nei casi in cui vi sia una evidente conflittualità genitoriale.
In particolare, la norma prevede che, salvo che ciò sia pregiudizievole, del tutto superfluo, ovvero sussistano ragioni che lo sconsigliano, il minore che abbia compiuto i dodici anni o, se infradodicenne, sia capace di discernimento, costituisce adempimento obbligatorio da parte del Giudice, tanto che, in caso di omessa audizione del minore, il procedimento sarà viziato da nullità.
Peraltro, il Legislatore contempla anche la possibilità che sia il minore stesso a manifestare la volontà di non essere ascoltato e ciò conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di merito (si veda tra tutte decreto del Tribunale dei Minori di Trieste, 18 maggio 2011 e ordinanza del Tribunale di Milano, 21 febbraio 2014), che ha espressamente escluso l’adempimento dell’ascolto dei minori cosiddetti “grands enfants” (ovvero prossimi alla maggiore età) in presenza di un loro rifiuto, perché contrario al loro interesse: “accertato che il rifiuto è pacifico (dovendosi altrimenti accertarne la veridicità), è contrario all’interesse del fanciullo ricercare ostinatamente di assumere la sua opinione: come tutti i diritti, ferma la titolarità, il concreto esercizio passa anche per un atto di volontà del fanciullo. Peraltro, non rispettare il rifiuto del minore rappresenterebbe un’aporia logica prima che giuridica: si dispone l’audizione per ascoltare il minore, ma non lo si ascolta nella dichiarazione più importante (cioè che non vuole essere ascoltato)”.
Venendo ora alle modalità che sono state previste dalla riforma per l’ascolto del minore, e che vengono introdotte con l’art. 473 bis.5 c.p.c., si rileva innanzitutto che il colloquio può essere condotto esclusivamente dal Giudice, il quale potrà farsi assistere da esperti o ausiliari, ma non potrà delegare tale attività a soggetti terzi stante la delicatezza dei temi sui quali il minore è chiamato ad esprimersi.
Tali ipotesi potrebbe però verosimilmente essere superate qualora, il Giudice, nell’interesse preminente del minore, valuti assolutamente necessaria una audizione “delegata” e indiretta, ad esempio a mezzo di esperto in sede di consulenza tecnica d’ufficio.
Nell’ottica di adattare il processo alle esigenze del minore, il Legislatore ha previsto che l’udienza di audizione del minore venga “fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore, ove possibile in locali idonei e adeguati alla sua età, anche in luoghi diversi dal Tribunale”, che la stessa venga svolta garantendone la serenità e la riservatezza e che, dunque, i genitori, i loro difensori e il curatore speciale che vogliano assistere all’audizione, debbano ottenere previamente l’autorizzazione del Giudice stesso, il quale ne valuterà l’opportunità per il minore.
È stata, infatti, abrogata la precedente disciplina che riconosceva alle parti la facoltà di seguire l’ascolto senza autorizzazione del Giudice in presenza di mezzi idonei, quali vetro specchio e impianto citofonico.
Per espressa previsione legislativa il colloquio con il minore dovrà essere videoregistrato, anche se tale obbligo, stante la difficile odierna attuazione da parte dei Tribunali, che non sono al momento dotati della strumentazione tecnica adeguata, potrà entrare in vigore solo previa adozione di apposito decreto da parte del Ministero della Giustizia che disponga appunto la dotazione di tale strumentazione. Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l’art. 152 quinquies dis. att. c.p.c. prevede che “con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico”.
In assenza, e soprattutto in attesa, che detta previsione possa entrare ad effettivo regime, il Giudice potrà comunque, sulla base anche delle prassi sino ad ora seguite, redigere processo verbale del colloquio, descrivendo in maniera dettagliata il contegno tenuto dal minore.
Si ritiene, infine, opportuno precisare che le disposizioni esaminate in tema di ascolto del minore sono entrate in vigore a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si potranno applicare solo ai procedimenti instaurati successivamente a tale data; per quelli già pendenti continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti in precedenza.