AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO NELLA POLIZZA VITA

Con la sentenza 17 settembre 2026, n. 25476, la Corte di Cassazione si pronuncia sui limiti dei poteri dell’amministratore di sostegno nella stipulazione di una polizza sulla vita per conto del suo amministrato, con particolare riferimento alla designazione del beneficiario.

La vicenda riguarda un amministratore di sostegno che, nell’interesse dell’amministrato, aveva chiesto al Giudice Tutelare l’autorizzazione a investire la somma di € 350.000,00 in una polizza assicurativa a basso rischio; ottenuta l’autorizzazione, l’amministratore aveva stipulato la polizza indicando come beneficiari gli eredi legittimi. Dopo la morte dell’amministrato, un erede testamentario aveva contestato tale designazione, sostenendo che l’amministratore aveva agito oltre i poteri conferitigli.

La Suprema Corte accoglie la censura e chiarisce che l’autorizzazione del Giudice Tutelare all’investimento non può essere automaticamente estesa alla scelta dei beneficiari della polizza, qualora tale scelta non sia stata espressamente richiesta e autorizzata.

Secondo la Corte, infatti, l’autorizzazione aveva ad oggetto esclusivamente l’individuazione di una forma di investimento idonea a conservare o accrescere il patrimonio dell’amministrato. La designazione degli “eredi legittimi” costituiva invece un atto ulteriore suscettibile di incidere sulla destinazione della somma dopo la morte dell’amministrato e, quindi, sul suo assetto successorio. La designazione del beneficiario di una polizza assicurativa è, infatti, da considerarsi un atto personalissimo in relazione alla natura normalmente di liberalità della designazione stessa e di relazione alla capacità di donare dell’amministrato.

La Cassazione sottolinea inoltre che la designazione del beneficiario costituisce un elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di assicurazione sulla vita: il contratto può pertanto sussistere anche indipendentemente dalla specifica individuazione del beneficiario e la relativa clausola può essere autonomamente impugnata.

La decisione assume particolare rilievo perché ribadisce che l’amministratore di sostegno non dispone di un potere generale di rappresentanza dell’amministrato, ma deve operare entro i limiti stabiliti dal decreto di nomina e dalle autorizzazioni del giudice tutelare. Nel caso concreto, la gestione del risparmio era stata autorizzata, mentre non lo era la scelta dei soggetti destinati a ricevere la prestazione assicurativa.

Ne consegue che la designazione dei beneficiari, effettuata in assenza di una specifica autorizzazione, è impugnabile ai sensi dell’art. 412 c.c. dai soggetti legittimati. La Corte cassa quindi la sentenza d’appello e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

La pronuncia evidenzia, in definitiva, la necessità di distinguere tra gestione e conservazione del patrimonio dell’amministrato e scelte idonee a determinarne la destinazione mortis causa: l’autorizzazione a investire il patrimonio non implica, di per sé, il potere di individuare i beneficiari della polizza, neppure mediante il generico riferimento agli eredi legittimi.