POSSIBILE ACCESSO ALLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ANCHE PER L’IMPRENDITORE CESSATO CHE INTENDA RISTRUTTURARE DEBITI DERIVANTI DALLA PRECEDENTE ATTIVITA’

Con sentenza del 5 gennaio 2026 il Tribunale di Brescia ha omologato il piano di ristrutturazione ex art. 67 c.c.i.i. presentato da un imprenditore individuale che abbia già cessato la sua attività, per debiti pregressi ad essa relativi.

Il Tribunale bresciano infatti, ha ritenuto che in ordine alla nozione di consumatore, dovesse essere richiamata la definizione fornita dall’art. 2, comma 1 lett. e) c.c.i.i., ovvero “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta…”, la quale escludendo la locuzione “esclusivamente” prevista dalla vecchia formulazione dell’art. 6, comma 2 lett. b) l. 3/2012, considera consumatore anche il soggetto, imprenditore o professionista, non più tale che intenda regolare, attraverso il piano di ristrutturazione, anche le passività derivanti dalla pregressa e cessata attività imprenditoriale o professionale, quindi anche il sovraindebitato che intenda risolvere una situazione debitoria promiscua, derivante in parte da rate impagate di mutuo fondiario per l’acquisto della propria abitazione ed in parte da debiti tributari e previdenziali della cessata attività, con la conseguenza che tale seconda parte di debiti non potevano che assumere natura personale e gravare sul proprio bilancio famigliare.

Quanto sostenuto trova conferma nella Relazione illustrativa del Codice della Crisi, la quale specifica che “non può ritenersi consumatore la persona fisica che non abbia cessato di svolgere attività imprenditoriale … in precedenza esercitata”.

D’altro canto, il diverso procedimento del concordato minore è precluso a chi abbia svolto attività d’impresa ma sia stato successivamente cancellato dal registro delle imprese, onde il soggetto che si trovi in quella situazione non disporrebbe neanche di tale alternativa rispetto al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche considerato che nel caso colà esaminato neppure l’alternativa della liquidazione controllata poteva assicurare un ricavato realizzabile attraverso il piano omologato.