CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO, REATO-CONTRATTO E BUON COSTUME ECONOMICO

Da alcuni anni parte della giurisprudenza di merito, sull’onda di alcuni precedenti di legittimità (Cass. del 5 agosto 2020, n. 16706; Cass. del 19 febbraio 2024 n. 4376), ritiene che, tra gli effetti della concessione abusiva di credito in materia di finanziamenti bancari, non vi siano soltanto effetti risarcitori a carico del finanziatore.

Con la sentenza del 25 marzo 2026, n. 7134, questa volta la Suprema Corte lo ha fatto con specifico riferimento al tema attuale della concessione abusiva di credito a un’impresa in stato di decozione, nel contesto dei finanziamenti “Covid” assistiti da garanzia pubblica, utilizzati per ristrutturare il debito pregresso della banca.

La Corte ha confermato il rigetto dell’insinuazione al passivo dei crediti derivanti da tali finanziamenti, ritenendo che:  a) la stipulazione dei contratti integri un’ipotesi di reato‑contratto, nella fattispecie dell’art. 323 lett. d) c.c.i.i. della bancarotta semplice/impropria per aggravamento del dissesto, con conseguente nullità ex art. 1418 c.c.; b) l’erogazione del credito, per come strutturata e utilizzata, sia contraria al buon costume economico, con applicazione dell’art. 2035 c.c. ed irripetibilità delle somme erogate (soluti retentio).

La pronuncia evidenzia la valenza moralizzatrice dell’attività creditizia in situazioni di crisi, con impatti rilevanti sulla prassi bancaria e sulle strategie difensive di curatori e creditori, inserendosi nel filone giurisprudenziale che ritiene invalidi tali negozi giuridici. Indirizzo, questo, che si contrappone a quello che distingue tra norme di validità e norme di condotta e che riconduce a queste ultime quelle sulla valutazione del merito creditizio, senza incidere sull’aspetto genetico del vincolo contrattuale, che rimane idoneo ad esplicare i propri effetti e ad assolvere alla propria funzione economico-sociale anche laddove non preceduto dalle verifiche del merito creditizio (Tribunale Padova del 19 novembre 2024, in Ilcaso.it). Secondo questo orientamento gli effetti della loro violazione rilevano, quindi, sotto il profilo risarcitorio e non della nullità del contratto, in quanto le disposizioni che stabiliscono gli obblighi di verifica del merito creditizio risultano poste a tutela di interessi generali e inderogabili, ma non intersecano il contenuto del contratto stipulato tra le parti sotto il profilo strutturale. Trattasi, dunque, secondo l’indirizzo che accorda la tutela risarcitoria, di norme di condotta e non di validità ex art. 1418, comma 1 c.c., pur sempre inderogabili (Cass. S.U. del 19 dicembre 2007, n. 26725).

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, che si riferisce ad un fallimento dichiarato durante la vigenza della precedente legge fallimentare, un Istituto di Credito aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, chiedendo l’ammissione di due crediti derivanti da altrettanti finanziamenti chirografari c.d. “Covid”, concessi durante l’emergenza epidemiologica e garantiti da SACE e MCC. Nello specifico, all’impresa era stato concesso un primo finanziamento dell’importo di € 25.000,00 euro (€ 25.099,21 il credito insinuato), stipulato il 6 maggio 2020, quale misura di sostegno alla liquidità ai sensi della Legge n. 40/2020; successivamente le veniva erogato un secondo finanziamento, dell’importo di € 35.000,00 (€ 35.701,68 il credito insinuato), stipulato il 6 agosto 2020, ai sensi del d.l. 23/2020.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, escludendo i crediti dal passivo sulla base di due motivazioni: 

  • la nullità dei contratti di finanziamento per contrarietà a norme penali in materia di bancarotta (artt. 217, 223 l. fall.), con conseguente violazione di norma imperativa ex art. 1418 c.c.;
  • la contrarietà al buon costume dell’operazione complessiva, con applicazione dell’art. 2035 c.c. e irripetibilità delle somme erogate.

La Banca ricorreva per cassazione, censurando, tra l’altro, l’erronea applicazione delle norme penali fallimentari, la configurabilità del reato‑contratto e la sussunzione della fattispecie nell’alveo applicativo dell’art. 2035 c.c.

La Corte, dopo aver constatato che il Tribunale aveva rigettato l’opposizione rilevando come la Banca, per il tramite dei finanziamenti concessi, avesse sostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografario con altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica, prendendo atto dell’istruttoria svolta avanti al Tribunale, dove era pure emerso che nell’ultimo bilancio depositato (relativo all’esercizio 2018) erano esposti debiti per € 630.306,00, di cui € 50.663,00 per debiti tributari ed € 42.028,00 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, ritenuti indici pacificamente riconosciuti come sintomatici dello stato di insolvenza, evidenziava pure il fatto che alla data di erogazione dei finanziamenti in parola, non risultava rispettato neppure il requisito previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b-bis) del d.l. 23/2020, il quale prevede che i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica non possano essere erogati a società che presentino un rapporto tra debito e patrimonio netto contabile superiore a 7,5. Eppure dal bilancio 2018 esaminato dalla banca, il debito era pari ad €. 630.306,00 ed il patrimonio ammontava ad € 19.703,00, con rapporto pari a 31,99, mentre dal bilancio 2017 il debito era pari ad € 649.893,00 ed il patrimonio risultava di € 19.085,00, con rapporto pari al 34,05.

Sulla scorta di questi elementi, la Corte rilevava che l’impresa, all’epoca della concessione dei finanziamenti, era già strutturalmente insolvente, priva di realistiche prospettive di risanamento, nella quale i finanziamenti erano stati utilizzati esclusivamente per ristrutturare il debito bancario pregresso, piuttosto che per rilanciare l’attività.

A questo punto la Corte, richiamando un filone consolidato (Cassazione S.U. 19 dicembre 2007 n. 26724, cit.) che afferma che quando la stipulazione del contratto integra essa stessa il fatto tipico di una norma penale, il contratto è nullo per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 c.c e che, nel caso di specie, la conclusione dei finanziamenti, in presenza di una decozione conclamata e di un utilizzo dei fondi idoneo ad aggravare il dissesto e a ritardare il fallimento, integra le fattispecie di bancarotta semplice patrimoniale (art. 217, 1° comma, n. 4, l. fall. oggi art. 323, 1° comma, lett. d. Codice della Crisi) e la corrispondente bancarotta impropria dell’amministratore, con concorso della banca quale extraneus, giunge ad affrontare il tema dell’eventuale ripetibilità delle somme erogate, escludendola e richiamando a supporto il suo orientamento (Cassazione, 5 agosto 2020, n. 16706; Cassazione, 19 febbraio 2024 n. 4376) che amplia la nozione di buon costume di cui all’art. 2035 c.c.:  non limitata alla morale sessuale o al pudore, ma estesa all’insieme dei principi etici che informano la morale sociale ed economica in un determinato contesto, comprensiva delle esigenze di correttezza nelle relazioni di mercato, di leale concorrenza, di tutela dell’ordine pubblico economico e della massa dei creditori nelle procedure concorsuali.

In questa prospettiva, è contraria al buon costume l’operazione che: 

  • utilizza strumenti di sostegno pubblico per “salvare” il credito proprio della banca, trasformandolo in credito garantito; 
  • viene realizzata quando l’impresa è già in stato di decozione, senza effettive prospettive di risanamento; 
  • produce l’effetto di ritardare il fallimento/liquidazione giudiziale e aggravare l’esposizione debitoria complessiva, alterando il principio della par condicio creditorum.

La Corte afferma così, nel precedente in commento, che la prestazione della banca è contraria al buon costume e che, di conseguenza, trova applicazione l’art. 2035 c.c..

In casi come quello di specie, la banca rischia quindi non solo la nullità del contratto, ma anche la definitiva perdita delle somme erogate, divenute irripetibili.

Dal punto di vista delle procedure concorsuali, la sentenza offre senz’altro ai Curatori ed ai creditori: 

  • una base giurisprudenziale per contestare l’ammissione al passivo di crediti derivanti da finanziamenti concessi in situazioni di decozione conclamata, soprattutto se destinati a ristrutturare il debito bancario pregresso;
  • la possibilità di invocare non solo strumenti classici, come la revocatoria, ma anche la nullità dei contratti per reato‑contratto e l’irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c., con effetti più radicali sulla posizione della banca.

La decisione incoraggia dunque una lettura “attiva” del ruolo del curatore, chiamato a scrutinare criticamente le operazioni di finanziamento intervenute in prossimità della crisi, in particolare quando siano assistite da garanzia pubblica.