LE MODIFICHE AGLI ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C.

Le modifiche introdotte dal d.l. n. 19/2026 incidono in maniera significativa sulla disciplina dell’accertamento tecnico preventivo di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., rafforzandone la funzione deflattiva e ridefinendone alcuni snodi procedurali.

L’intervento normativo si inserisce nel solco delle riforme recenti del processo civile, ma presenta elementi innovativi che meritano un’analisi autonoma.

In primo luogo, il decreto interviene sul profilo procedimentale comune ai due istituti, introducendo un meccanismo di sospensione automatica del procedimento collegato all’attività del consulente tecnico. In particolare, si prevede che il conferimento dell’incarico al consulente – o, se successivo, il suo giuramento – determini la sospensione del procedimento fino al deposito dell’elaborato peritale (per l’art. 696 c.p.c.) o del verbale di conciliazione (per l’art. 696 bis c.p.c.).
Tale previsione, apparentemente tecnica, ha in realtà un impatto sistemico: chiarisce la centralità della consulenza tecnica all’interno del subprocedimento, evitando sovrapposizioni tra attività giudiziale e attività peritale e garantendo una maggiore linearità nella sequenza procedimentale.

Con riferimento all’art. 696 c.p.c., il d.l. 19/2026 non altera la struttura tipica dell’istituto, che resta ancorato al requisito dell’urgenza e alla funzione cautelare di conservazione della prova. Tuttavia, la nuova disciplina ne rafforza indirettamente l’efficacia, proprio attraverso la valorizzazione del ruolo del consulente tecnico e la “cristallizzazione” della fase istruttoria anticipata. L’accertamento tecnico preventivo continua dunque a configurarsi come strumento volto a evitare la dispersione degli elementi probatori, ma si avvicina sempre più a una forma anticipata di istruzione piena, anche alla luce della possibilità di accertare cause ed entità del danno.

Più incisivo appare invece l’intervento sull’art. 696 bis c.p.c., che viene ulteriormente potenziato nella sua funzione conciliativa. Come noto, tale istituto consente di richiedere una consulenza tecnica preventiva anche in assenza del requisito dell’urgenza, al fine di accertare e quantificare crediti derivanti da inadempimento contrattuale o fatto illecito, favorendo una composizione anticipata della lite.

Il d.l. 19/2026 rafforza questa finalità introducendo un raccordo più stretto tra attività peritale e definizione del procedimento: la sospensione fino al deposito del verbale di conciliazione evidenzia come il tentativo conciliativo non sia più una fase meramente eventuale, ma un momento strutturalmente centrale del procedimento.

In questa prospettiva, la consulenza tecnica preventiva si configura sempre più come uno strumento “ibrido”, a metà tra istruzione probatoria e meccanismo ADR. Già nella disciplina previgente il consulente era tenuto a tentare la conciliazione prima del deposito della relazione, con la possibilità di attribuire efficacia esecutiva al verbale di accordo. Con il nuovo intervento normativo, tale funzione viene ulteriormente valorizzata, anche sul piano temporale e procedimentale.

Un ulteriore elemento di rilievo sistematico riguarda il coordinamento tra i due istituti. Il d.l. 19/2026 sembra muoversi nella direzione di una progressiva omogeneizzazione funzionale tra accertamento tecnico preventivo “cautelare” e consulenza tecnica preventiva “conciliativa”. Entrambi i procedimenti, pur mantenendo presupposti diversi (urgenza per l’art. 696; assenza di periculum ma finalità conciliativa per l’art. 696 bis), condividono ora una medesima centralità della consulenza tecnica e una struttura procedimentale più definita e autonoma rispetto al giudizio di merito.

Non va trascurato, infine, l’effetto deflattivo perseguito dal legislatore. La sospensione del procedimento e la valorizzazione della fase peritale mirano a incentivare la definizione anticipata delle controversie, riducendo l’accesso al giudizio ordinario. In questo senso, il decreto si pone in continuità con la tendenza, già emersa negli ultimi anni, a privilegiare strumenti di risoluzione anticipata e tecnica delle liti, specie in materie ad alta complessità (quali edilizia, appalti e responsabilità sanitaria).

In conclusione, il d.l. 19/2026 non rivoluziona gli artt. 696 e 696 bis c.p.c., ma ne rafforza significativamente la portata applicativa e la funzione sistemica. Attraverso interventi mirati sul piano procedurale, il legislatore consolida il ruolo dell’accertamento tecnico preventivo come snodo centrale tra fase precontenziosa e processo, accentuandone la dimensione tecnica e conciliativa e contribuendo, al contempo, alla razionalizzazione del processo civile.