ASSEGNO DIVORZILE E INSUSSISTENZA ORIGINARIA DEL DIRITTO: TRA FUNZIONE COMPENSATIVA E RESTITUZIONE DELL’INDEBITO

Con l’ordinanza n. 1999/2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare alcuni snodi centrali della disciplina dell’assegno divorzile: l’onere di allegazione e prova in capo al richiedente, la distinzione strutturale rispetto all’assegno di mantenimento in sede di separazione e la ripetibilità delle somme percepite in caso di accertata insussistenza originaria dei presupposti.

La vicenda trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, in riforma della decisione del Tribunale di Rimini, aveva escluso il diritto all’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie, condannandola alla restituzione delle somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’ex moglie, consolidando orientamenti ormai stabili in materia e rimarcando quanto già sancito dalle Sezioni Unite nel 2018 (Cass., SS.UU. n. 18287/2018), secondo cui l’assegno divorzile assolve a una funzione tripartita: assistenziale, compensativa e perequativa ed, in particolare, la componente compensativo-perequativa richiede la dimostrazione che il deterioramento della condizione economica sia conseguenza delle scelte comuni di organizzazione della vita familiare.

Il nucleo sostanziale della pronuncia in oggetto concerne il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Corte territoriale aveva, infatti, escluso che la richiedente avesse assolto all’onere di dimostrare:

  • il nesso eziologico tra le condizioni economiche attuali e le scelte endofamiliari assunte in costanza di matrimonio;
  • l’esistenza di sacrifici professionali concordati;
  • il vantaggio conseguito dall’altro coniuge in termini di incremento o consolidamento della propria posizione reddituale.

La Suprema Corte reputa inammissibile il motivo che si limita a ribadire la sussistenza di uno squilibrio economico, senza confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla carenza probatoria in ordine alla componente compensativa.

Non è sufficiente allegare un divario reddituale né la mera riduzione dell’orario lavorativo in presenza di figli minori; occorre provare la situazione economica anteriore alla scelta, l’entità del sacrificio, il carattere condiviso della decisione e l’incidenza causale sulla posizione economica dell’altro coniuge.

L’ordinanza ribadisce, altresì, la netta distinzione ontologica tra assegno di mantenimento in sede di separazione e assegno divorzile.

Nel primo caso, la permanenza del vincolo giustifica il riferimento al tenore di vita matrimoniale; nel secondo, cessato lo status coniugale, il parametro si sposta sulla solidarietà post-coniugale e sulla verifica dei presupposti legali dell’assegno.

Ne consegue che, dal passaggio in giudicato della pronuncia sullo status, il titolo dell’obbligazione economica muta radicalmente. Non può configurarsi una continuità automatica tra assegno di separazione e assegno divorzile, essendo quest’ultimo subordinato a una nuova e autonoma verifica dei presupposti.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che “correttamente, dunque la Corte d’Appello ha disposto “la restituzione delle somme corrisposte a titolo di assegno divorzile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, una volta che ha riformato la decisione di primo grado, accertando l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla sua percezione”. Resta invece dovuto l’assegno di mantenimento per il tempo che precede il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio”.

Il principio affermato appare coerente con l’esigenza di evitare indebite stabilizzazioni di attribuzioni patrimoniali prive di fondamento legale, pur nel rispetto del limite dell’irripetibilità nelle ipotesi di mera rimodulazione quantitativa.