DIRITTO ALL’IMMAGINE E RISARCIMENTO DEL DANNO
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1169 del 20 gennaio 2026, si è espressa su un tema attuale e sempre più rilevante, visto il ruolo dei social media nella vita quotidiana di ognuno di noi: il diritto all’immagine del minore e le conseguenze risarcitorie della sua violazione.
La vicenda trae origine dalla pubblicazione di una fotografia di una minore su un noto social media e sul sito di una associazione onlus; i genitori della minore, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia, avevano convenuto in giudizio la onlus per la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata preventiva acquisizione del loro consenso per la pubblicazione della fotografia.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda, così come pure la Corte d’Appello; il rigetto veniva motivato dalla Corte sulla base del fatto che, ferma l’illiceità della pubblicazione in assenza di consenso, i genitori non avessero provato di aver subito un danno, dovendo, da un lato, escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa in corrispondenza della commissione dell’illecito accertato a carico dell’associazione convenuta, e dovendo, dall’altro, ritenersi che nessun danno patrimoniale (eventualmente risarcibile attraverso il pagamento del c.d. ‘prezzo del consenso’) avrebbe potuto riconoscersi nel caso di specie, non avendo l’associazione convenuta utilizzato l’immagine della minore allo scopo di realizzare particolari finalità di carattere commerciale.
La Corte di Cassazione coglie l’occasione per fare un distinguo: da un lato, conferma l’orientamento secondo cui la mera violazione del diritto all’immagine non comporta automaticamente il risarcimento del danno non patrimoniale, non potendo il danno non patrimoniale ritenersi implicito nella sola commissione del fatto illecito (c.d. danno in re ipsa); sulla scorta di tale rilievo, secondo la Corte i ricorrenti non avrebbero adeguatamente comprovato il ricorso di apprezzabili conseguenze dannose di carattere non patrimoniale, “tenuto conto che la fotografia di per sé non è in alcun modo offensiva della dignità della minore; che la permanenza sul sito dell’Associazione è stata breve e che l’immagine era, comunque, facilmente reperibile in rete perché riprodotta in altri siti“, sì che non apparirebbe “dimostrato alcun fatto che possa ricondurre sia pure presuntivamente all’esistenza di un pregiudizio non patrimoniale risarcibile”
Dall’altro lato, però, censura la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, dello specifico profilo economico correlato al fatto consistito nell’esposizione, senza consenso, dell’immagine della minore, per un periodo di tre mesi, sulle pagine di un’associazione che, pur non proponendosi la realizzazione di scopi di lucro, di quell’esposizione si era comunque avvalsa al fine di accrescere il proprio seguito, ricorrendo, in tal modo, a una vera e propria tecnica di comunicazione ‘pubblicitaria’; la Suprema Corte ha ritenuto indubbia l’utilità che è stata ricavata dall’associazione attraverso la strumentalizzazione di quell’immagine, utilità che, illecitamente conseguita, si converte in un danno economico per il titolare dell’immagine sfruttata, con la conseguente inevitabile imposizione, al danneggiante, di corrisponderne il risarcimento secondo una valutazione da condursi necessariamente in via equitativa.
La conclusione della Suprema Corte è dunque la seguente: “Il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine non è in re ipsa, ma richiede un accertamento concreto delle conseguenze pregiudizievoli; il danno patrimoniale da illecito sfruttamento dell’immagine può sussistere anche in assenza di finalità commerciali, quando l’immagine sia utilizzata come strumento di attrazione e comunicazione, e può essere liquidato equitativamente mediante il criterio del prezzo del consenso”.