DIRITTO DELL’EX CONIUGE AL RICONOSCIMENTO DELLA QUOTA DI T.F.R. ANCHE IN CASO DI PERCEZIONE DI ASSEGNO DIVORZILE AVENTE FUNZIONE MERAMENTE ASSISTENZIALE (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025)
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025 pronunciata dalla Prima Sezione Civile, è intervenuta sul riconoscimento del diritto dell’ex coniuge alla percezione della quota di T.F.R. anche nel caso in cui l’assegno divorzile accordato abbia mera funzione assistenziale.
Va rilevato preliminarmente che, ai sensi dell’art. 12 bis della L. n. 898 del 1970, “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio“.
L’ordinamento giuridico, dunque, riconosce all’ex coniuge il diritto a vedersi riconosciuto il 40% del TFR (trattamento di fine rapporto), maturato dall’altro in costanza di matrimonio, salva la sussistenza delle cause di esclusione previste (mancato riconoscimento di assegno divorzile e contrazione di nuove nozze da parte del richiedente).
La Suprema Corte, era già intervenuta sull’argomento, prendendo posizione sul momento in cui sorge detto diritto, individuato nella cessazione del rapporto di lavoro – e non, invece, nella effettiva percezione dell’indennità (ex multis Cass. Civ. n. 12175 del 6 giugno 2011, Cass. Civ. n. 18367 del 23 agosto 2006 e Cass. Civ. n. 2466 del 10 febbraio 2004), oppure su cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle specificate dalla norma, come la rinuncia all’assegno divorzile (così Cass. Civ. n. 12056 del 22 giugno 2020) o la liquidazione dell’assegno divorzile una tantum, la cui funzione è definire tombalmente in una unica soluzione le pretese patrimoniali tra gli ex coniugi (Cass. SS.UU. n. 22434 del 24 settembre 2018).
Con la pronuncia oggetto di disamina, invece, la Corte di Cassazione affronta il problema sollevato dal ricorrente, il quale lamentava non solo l’erronea attribuzione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, ma, altresì, il diritto al riconoscimento della percentuale sul TFR in ragione della funzione meramente assistenziale del contributo e dell’importo esiguo del medesimo.
La decisione della Suprema Corte, pertanto, chiarisce un aspetto relativo al beneficio oggetto di doglianza che appare diretta conseguenza delle innovazioni introdotte dalla sentenza n. 18287 pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11 luglio 2018, che ha modificando i parametri per il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno divorzile, attribuendo allo stesso una funzione c.d. “tripartita”.
Al fine di meglio comprendere il ragionamento della Corte di legittimità, occorre rammentare che, ai sensi della predetta tripartizione, l’assegno divorzile ha le seguenti funzioni: assistenziale (sostengo al coniuge economicamente più debole), compensativo (riconoscimento dei sacrifici professionali e personali fatti in costanza di matrimonio in favore del nucleo familiare) e perequativo (volto a riconoscere al percipiente la partecipazione al patrimonio familiare costituito in costanza di coniugio).
Orbene, la Corte, nel rigettare le doglianze del ricorrente, rilevata la correttezza delle motivazioni sulla scorta delle quali il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano riconosciuto alla resistente un assegno divorzile avente funzione meramente assistenziale (frutto della valutazione del divario economico e reddituale tra gli ex coniugi, ma anche della capacità lavorativa della percipiente) chiarisce che la la norma di cui all’art. 12 bis della L. n. 898/1970 rappresenti una forma di partecipazione, benchè posticipata, alle risorse economiche dei coniugi costruite in costanza di matrimonio.
La circostanza per la quale, in sede di merito, non fosse stata accordata alcuna compensazione/perequazione, non fa venire meno i principi di solidarietà (secondo cui, nel determinare la debenza dell’assegno, occorre verificare la mancanza o insufficienza oggettiva di mezzi, alla luce delle effettive possibilità della parte economicamente svantaggiata, anche in considerazione del contributo fornito in costanza di coniugio) ed autoresponsabilità (implicante il dovere di entrambe le parti di impegnarsi all’autonomo reperimento dei mezzi per vivere autonomamente e dignitosamente).
Proprio sulla scorta dei predetti principi, e, in particolare, sulla solidarietà post-matrimoniale, la Suprema Corte afferma che la norma di cui all’art. 12 bis della Legge sul divorzio realizzi una ripartizione del patrimonio costruito dai coniugi in costanza di unione e ciò a prescindere dalla distinzione, in concreto, della funzione dell’assegno divorzile; il giudice, non ha alcuna facoltà di riconoscere o meno il diritto alla quota di TFR a seconda che l’assegno post-matrimoniale abbia mera funzione assistenziale o anche funzione compensativa e perequativa, dovendo sempre prevalere la logica improntata alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, tenendo in debita considerazione tutta la durata della relazione e non solamente la sua conclusione.
In quest’ottica, se in costanza di matrimonio la retribuzione mensile costituiva il patrimonio familiare e ne beneficiavano entrambi i coniugi, in un sistema di collaborazione e decisioni assunte di comune accordo, il TFR rappresenta un quantum di retribuzione “differita” a cui il coniuge economicamente debole ha diritto, in via solidaristica, a percepire la quota prevista ex lege.