LA MANCATA CONSEGNA DELLA COPIA DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE NON COMPORTA LA SUA NULLITÀ E NUOVI LIMITI ALLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI

Con l’ordinanza n. 33194, pubblicata il 19 dicembre 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta due tematiche di rilievo nei contenziosi tra correntisti e istituti di credito: la validità, in primo luogo, del contratto di conto corrente in caso di mancata consegna al cliente di una sua copia e, in secondo luogo, della clausola di capitalizzazione trimestrale in caso di sua mancata specifica approvazione.

Con riferimento alla prima questione, la mancata consegna al cliente della copia del contratto di conto corrente, afferma la Suprema Corte, non incide sulla validità del negozio, integrando una mera violazione degli obblighi di comportamento in capo all’istituto di credito.

Il requisito della forma scritta ad substantiam, di cui agli articoli 117 D.Lgs. n. 385/1983 (TUB) e 23 D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalità espressiva dell’accordo, non estendendosi invece alla consegna del documento contrattuale concluso in tale forma che, ove omessa, non determina alcuna nullità negoziale.

Tale assetto emerge da una interpretazione sistematica dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 TUB: il comma 3, nel prevedere la nullità del contratto concluso senza il rispetto della forma prescritta, viene a riferirsi al requisito stabilito dal precedente comma 2, e quindi alla veste esteriore del contratto, restando estranea al requisito medesimo la successiva consegna di una copia del documento che lo incorpora.

Ciò è altresì desumibile dalla possibilità, prevista al comma 2, per il CICR di prevedere la stipulazione dei contratti “in altra forma”, laddove il termine “forma” non può che essere inteso che come riferito alla modalità espressiva dell’accordo e non anche all’adempimento dell’obbligo di consegna del documento.

Inoltre, l’equiparazione della mancata consegna alla mancanza di forma verrebbe a creare un’incertezza giuridica eccessiva, travolgendo rapporti economici consolidati per una mera mancanza procedurale successiva alla firma e, pertanto, la nullità, essendo la sanzione più grave dell’ordinamento, deve essere confinata ai vizi strutturali dell’atto.

Precisa, tuttavia, la Corte che la mancata consegna del contratto, pur non incidendo sulla validità del contratto, si traduce comunque in una violazione di un obbligo di comportamento finalizzato a tutelare il cliente, e dà, pertanto, luogo a una responsabilità per danni.

Sempre con riferimento alla forma del contratto, un ulteriore tema affrontato dalla pronuncia in commento riguarda la validità della pattuizione di interessi ultra-legali: ammettendo che il contratto sia valido nonostante la sola firma del cliente (c.d. contratto mono firma), la clausola che prevede interessi superiori al tasso legale è comunque nulla per mancato rispetto del requisito di forma scritta specifico ex art. 1284 comma 3?

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui la stipulazione del contratto in forma scritta nel rispetto dell’art. 117 TUB soddisfa il requisito formale per tutte le clausole in esso contenute, inclusa quella relativa alla pattuizione di interessi ultra-legali.

La validità formale del contratto si estende, dunque, a tutte le sue parti.

Sarebbe, ad avviso della Corte, illogico e giuridicamente distonico ritenere valido il contratto nel suo complesso ma nulla una sua clausola per un vizio di forma identico a quello già superato per l’intero negozio: la ratio delle norme, ovvero certezza e trasparenza, è la medesima e viene assolta dalla forma scritta del contratto bancario.

Quanto poi all’ulteriore rilevante questione affrontata dalla Prima Sezione, oggetto di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è stato ribadito il principio secondo cui ai fini della validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi è necessaria la sua specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell’art. 1341c.c., non essendo sufficiente il mero richiamo numerico nella sezione finale del contratto.

Al riguardo, i Giudici di legittimità specificano che il richiamo cumulativo o meramente numerico ad una serie di clausole del regolamento contrattuale non sia sufficiente ad integrare la specifica approvazione, a meno che non sia accompagnato da una sintetica descrizione del contenuto di ciascuna di esse.

In conclusione, è possibile affermare che per i correntisti la via della nullità per mancata consegna del contratto si chiude definitivamente, ma resta aperta quella del risarcimento danni e della contestazione analitica delle singole clausole vessatorie non correttamente evidenziate. La certezza del diritto passa dunque per una distinzione rigorosa tra ciò che rende un atto “esistente” e ciò che lo rende “corretto” sotto il profilo comportamentale.

Gli istituti di credito, d’altro canto, non possono limitarsi a “nascondere” clausole onerose come l’anatocismo dietro richiami numerici oscuri poiché la specifica approvazione scritta richiede chiarezza descrittiva.