SEGNALAZIONI AL CRIF, CANCELLAZIONI, AFFIDABILITA’ CREDITIZIA: FACCIAMO IL PUNTO

Il CRIF, acronimo di Centrale Rischi Finanziari, è una banca dati che raccoglie informazioni sulle richieste di credito e sui finanziamenti concessi a privati e aziende; è un archivio che contiene lo storico di ogni finanziamento richiesto e la puntualità con cui sono stati effettuati i relativi rimborsi. 

Il CRIF, quindi, raccoglie informazioni su prestiti personali e mutui (incluse le rate e gli eventuali ritardi di pagamento), carte di credito con i relativi pagamenti, segnalazioni di inadempienza.

Cominciamo col dire che essere segnalati al CRIF, di per sé, non vuol dire nulla: la trasmissione dei dati al CRIF viene effettuata dalle Banche, società finanziarie e soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento, già in fase di richiesta e quando viene accordato il credito o l’operazione richiesta; basta quindi anche solo la richiesta di un finanziamento perché venga trasmesso il relativo dato (va detto, però, che anche se il finanziamento non viene concesso l’informazione sarà trasmessa).

I database, infatti, contengono informazioni creditizie, sia positive (prestiti o mutui che vengono regolarmente rimborsati) che negative (ritardi nei pagamenti).

Una volta in corso il finanziamento, il finanziatore provvede a segnalare mediante flussi informativi mensili al CRIF l’andamento del prestito.

Quando si verificano ritardi nel piano dei pagamenti prestabilito o comunque situazioni di insolvenza (i cosiddetti “dati negativi”) si viene segnalati come cattivi pagatori; la segnalazione non è immediata: generalmente, deve esserci un ritardo di almeno due rate consecutive prima che l’Istituto creditizio decida di segnalare il debitore al CRIF.

La prima segnalazione di ritardo di pagamento sarà visibile solo in caso di mancata regolarizzazione entro la seconda scadenza mensile consecutiva; almeno quindici giorni prima che la segnalazione sia visibile nel SIC (ovvero il sistema di informazioni creditizie), l’Istituto di credito invierà al debitore una comunicazione, avvisandolo dell’avvenuto ritardo e del fatto che tale ritardo verrà segnalato nel SIC stesso. In questa prima fase, pertanto, è ancora possibile evitare che il ritardo divenga visibile a sistema, saldando il dovuto.

Una volta avvenuta la segnalazione, diventa molto più difficile ottenere nuovi finanziamenti, poiché l’individuo è considerato un soggetto non meritevole dal punto di vista creditizio.

L’informazione sul ritardo nel pagamento delle rate verrà cancellata dal CRIF automaticamente, decorsi i tempi di conservazione fissati dalla legge, e cioè:

  1. dopo un anno dalla regolarizzazione, se il ritardo di pagamento ha riguardato al massimo 2 rate;
  2. dopo due anni dalla regolarizzazione, quando il ritardo di pagamento ha interessato più di 2 rate o si è prolungato per più di 2 mesi;
  3. dopo tre anni dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento in caso di morosità, gravi inadempimenti, sofferenze;
  4. dopo sei mesi, in caso di richieste di finanziamento, qualora l’istruttoria lo richieda, o tre mesi in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa.

In tutti i casi, dopo cinque anni, il dato negativo viene cancellato automaticamente, anche qualora l’inadempimento ancora persista.

Può accadere che si verifichino dei ritardi nell’aggiornamento delle segnalazioni da parte degli enti finanziatori, come pure che vi siano veri e propri errori nelle segnalazioni.

Con decisione n. 6536 del 3 luglio 2025, ad esempio, l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, ha definito il caso di una ricorrente che lamentava di essere stata segnalata illegittimamente a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e in CRIF. L’intermediario aveva peraltro ammesso l’errore, affermando di aver richiesto la cancellazione delle segnalazioni illegittime. Tuttavia, la tardiva attivazione dell’intermediario aveva – secondo la ricorrente – comunque causato un danno per la compromissione della sua affidabilità creditizia, tanto che un’altra Banca non aveva concesso il credito richiesto, vedendo la segnalazione.

Il Collegio richiama quanto affermato dal Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 1642/19 sulla prova del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, rammentando che “nell’ipotesi di segnalazione illegittima, spetta al cliente il risarcimento del danno patrimoniale, la cui sussistenza ed entità egli sia in grado di dimostrare, nonché del danno non patrimoniale, la cui sussistenza non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza; in tal caso si potrà ricorrere alla liquidazione equitativa ma rimane onere della parte ricorrente indicare al Collegio idonei elementi di valutazione”; tale danno, in tutti i casi, non può essere commisurato all’ammontare del finanziamento non erogato, quanto – semmai e previa rigorosa dimostrazione – all’ammontare delle diminuzioni patrimoniali (c.d. danno emergente) o dei mancati guadagni (c.d. lucro cessante) che il danneggiato ha patito a causa del mancato accesso al credito di cui invece era meritevole.

Un’ultima notazione sulla differenza tra segnalazione in CRIF e in Banca d’Italia: la Centrale Rischi di Banca d’Italia (CR) è un organo di controllo statale (mentre la CRIF è una società privata) che monitora prestiti e finanziamenti aiutando le Banche a gestire i loro prestiti; inoltre, la CR registra informazioni sui prestiti solo quando si supera la soglia di € 30.000,00.