CASA FAMIGLIARE: DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE, CONVIVENZA E POSSESSO EREDITARIO

La permanenza nella casa famigliare dei figli chiamati all’eredità, conviventi con il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione, non costituisce possesso dei beni ereditari e conseguentemente non fa sorgere l’obbligo di compiere l’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione, né determina l’acquisto della qualità di erede puro e semplice per il mancato adempimento di tale obbligo.

Lo ha stabilito la recente sentenza della II sez. civile della Corte di Cassazione n. 1551 del 23 gennaio 2026.

La vicenda processuale prende avvio da un ricorso promosso, ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dalla società Alfa che deduceva di essere creditrice di Tizia in forza di mutuo ipotecario concesso, in favore della stessa Tizia e del di lei coniuge Caio, da una Banca, di cui la ricorrente era mandataria. La società Alfa rappresentava che, essendo Tizia deceduta, chiamati alla successione erano il coniuge Caio, mutuatario anche in proprio, ed i due figli della de cuius Sempronio e Mevio, affermando che tutti e tre i chiamati erano diventati eredi puri e semplici di Tizia essendo nel possesso dell’appartamento in comproprietà della de cuius e del coniuge ed oggetto dell’ipoteca concessa a garanzia del mutuo. La ricorrente precisava ulteriormente che il possesso dell’immobile ipotecato, da parte dei chiamati, fosse stato accertato dal curatore dell’eredità giacente di Tizia che era stato in un primo tempo nominato dopo l’inutile esperimento, da parte della creditrice, della procedura di fissazione del termine ai sensi dell’art. 481 c.c. e 749 c.p.c. ai chiamati per accettare o rinunziare all’eredità.

L’adito Tribunale accertava che i chiamati erano effettivamente nel possesso dell’immobile; tuttavia la relazione materiale con il bene ereditario costituiva possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. solo relativamente ai figli e non anche per il coniuge il quale aveva continuato a fruire dell’immobile in forza dei diritti di abitazione e di uso della casa famigliare accordati dal coniuge superstite dall’art. 540, comma 2 c.c., trattandosi appunto di immobile adibito a residenza famigliare. Di conseguenza, il mancato compimento dell’inventario nel termine stabilito dall’art. 485 c.c. aveva comportato l’acquisto dell’eredità solo per i figli e non per il coniuge, nei cui confronti la domanda veniva rigettata.

La Corte di Appello adita dai figli Sempronio e Mevio confermava la decisione di primo grado rilevando che i due figli, diversamente dal coniuge superstite, non vantavano i diritti ex art. 540, comma 2 c.c. essendo quindi la loro posizione quella di chiamati possessori di un bene ereditario ed in quanto tali tenuti al compimento dell’inventario nel termine imposto dall’art. 485 c.c.; essendo tale termine decorso essi erano divenuti eredi puri e semplici.

Per la Cassazione della sentenza di appello Sempronio e Mevio hanno proposto ricorso su di un unico motivo e, fissata l’adunanza innanzi alla Sezione Seconda Civile, con ordinanza la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

I ricorrenti sostengono di aver continuato ad abitare nell’immobile insieme al genitore superstite, pacificamente titolare dei diritti a lui riconosciuti dal comma 2 dell’art. 540 c.c. e che, pertanto, quel possesso del coniuge superstite sulla casa famigliare fosse esercitato sulla base di quei medesimi diritti divenendo esclusivo ed assorbente: se sussistono i presupposti per il riconoscimento, in favore del coniuge superstite, dei diritti sulla casa famigliare ex art. 540, comma 2 c.c., non si può configurare rispetto alla casa una situazione di possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c., né nei confronti del coniuge, né nei confronti dei figli rimasti a convivere col padre nella casa già adibita a residenza della famiglia.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.

Si riconosce generalmente che i diritti contemplati dall’art. 540, comma 2 c.c., configurati quali legati ex lege, si costituiscono automaticamente in capo al coniuge superstite all’apertura della successione secondo la regola dei legati di specie, tanto nella successione legittima (Cass. S.U. n. 4847/2013) quanto nella successione testamentaria (Cass. n. 15667/2019).

Nella successione legittima il coniuge, qualora sia applicabile l’art. 540, comma 2 c.c., si trova contemporaneamente nella posizione di chiamato all’eredità a titolo universale e di beneficiario di un lascito a titolo particolare; di conseguenza si applicano i diversi modi di acquisto riferiti, rispettivamente, all’eredità o al legato. Mentre l’acquisto della qualità di erede è condizionato dall’accettazione, il legato si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione, precisando, altresì, che la chiamata a titolo universale ed il legato in favore di uno stesso soggetto sono tra loro indipendenti.

Se, di regola, l’acquisto della qualità di erede richieda l’accettazione, vi sono tuttavia delle ipotesi in cui l’acquisto avviene ex lege, anche contro la volontà del chiamato: una di tali ipotesi è quella prevista nella prima parte dell’art. 485 c.c. Il chiamato all’eredità che è nel possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, deve formare l’inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione e se omette il compimento dell’inventario entro tale termine è considerato erede puro e semplice rispondendo ultra vires hereditatis.

L’espressione “a qualsiasi titolo” consente di ritenere che il possesso rilevante non sia soltanto il possesso in senso tecnico ex art. 1140 c.c., ma anche la detenzione che si concretizzi comunque in una relazione materiale tra il chiamato ed i beni ereditari; è necessaria la consapevolezza che si tratti di beni appartenenti al relictum ereditario (Cass. n. 23309/2025; Cass. n. 4707/1994; Cass. n. 4835/1980; Cass. n. 2811/1998).

In rapporto all’ampiezza del concetto di possesso rilevante a norma dell’art. 485 c.c., è sorta la questione se, trovandosi il coniuge nella duplice posizione di chiamato all’eredità e di destinatario di legato ex lege, la sua permanenza nella casa famigliare, oggetto del legato, sia da ricondurre alla nozione di possesso di bene ereditario ai sensi dell’art. 485 c.c..

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, dopo alcune incertezze interpretative in ordine al riconoscimento dei diritti del coniuge nella successione legittima, superate con la sentenza n. 4847/2013 delle Sezioni Unite, è oramai acquisito il principio che il fatto della permanenza nell’abitazione famigliare da parte del coniuge superstite costituisce legittimo esercizio del diritto di abitazione acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione, rimanendo esclusi gli effetti previsti dall’art. 485 c.c..

Con riferimento invece alla situazione dei figli conviventi con il coniuge titolare dei diritti sulla casa famigliare, la Corte rileva che non sono configurabili soluzioni diversificate: se si esclude che la permanenza del coniuge nella casa famigliare integri la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 c.c., anche se il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa, non è qualificabile come possesso nemmeno la permanenza dei figli conviventi chiamati in concorso all’eredità e rimasti a vivere con il genitore superstite sotto lo stesso tetto dopo l’apertura della successione, pena la sostanziale ingiustizia della soluzione.

La permanenza dei figli nella casa, se prima della morte trovava la sua giustificazione nella relazione famigliare con i genitori, continua a trovare giustificazione in quello stesso rapporto anche dopo l’apertura della successione proseguito con il solo genitore titolare del diritto.