BREVI CONSIDERAZIONI SULLA MISURA CAUTELARE DEL DIVIETO DI SEGNALAZIONE, IL DIVIETO DI CLASSIFICAZIONE IN PEJUS E LA DISCIPLINA DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Nel momento in cui un’impresa accede alla composizione negoziata della crisi, gli Istituti bancari affrontano due aspetti di forte criticità, decisivi anche per il soggetto istante, in particolar modo qualora voglia accedere a nuova finanza: il problema della segnalazione a sofferenza e della classificazione del credito.

Sono due aspetti che, ad una prima disamina, potrebbero essere trattati distintamente: la segnalazione, infatti, riguarda il tema delle banche dati, pubbliche e private, accessibili agli intermediari creditizi, in particolar modo Centrale Rischi e Crif, mentre la classificazione del credito appare più un aspetto di valutazione interna all’Istituto di credito.

Sulla corretta segnalazione presso le banche dati,  la giurisprudenza ha dato il suo contributo sotto il profilo delle misure cautelari concedibili: gli orientamenti sono sostanzialmente divisi fra chi ritiene concedibile l’inibitoria della segnalazione a sofferenza laddove essa rischi di compromettere la stabilità finanziaria dell’impresa e il buon esito delle trattative di risanamento (Tribunale Avezzano del 29 aprile 2025; Tribunale Crotone del 4 gennaio 2025) e chi, invece, l’ha esclusa, ritenendo che l’interesse dell’imprenditore alla riservatezza non possa prevalere sull’obbligo legale degli Istituti di credito alla segnalazione in Centrale Rischi (Tribunale Perugia del 2 maggio 2025), discutendosi peraltro sulla concreta utilità della misura laddove l’avvio della composizione negoziata è già noto a tutti i possibili interessati (clienti, fornitori e finanziatori) attraverso la pubblicazione al Registro delle Imprese (Tribunale Nola del 15 maggio 2025).

Sul diverso piano, invece, della classificazione del credito, alle Banche è di per sé impedito di procedere con il peggioramento della stessa in ragione dell’attivazione di una composizione negoziata, come prescrive l’art 16, 5° comma c.c.i.i.; la stessa disposizione, tuttavia, consente all’Istituto di credito di operare, nel corso della medesima composizione negoziata, una diversa classificazione del credito tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale.

Meritano di essere menzionate a riguardo, oltre ai principi di contabilità internazionale IFRS 9, anche le ulteriori indicazioni fornite, sotto il cappello delle previsioni di cui all’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), dalla Banca d’Italia nella Circolare n. 272/2008 (Matrice dei Conti) alla Sezione B), Capitolo 2, “Qualità del credito”, paragrafo 2.1, “Esposizioni creditizie deteriorate”, con specifico riguardo alle ipotesi in cui il debitore faccia ricorso, nella previgente l.f. ma analogicamente richiamabili alle attuali previsioni del c.c.i.i. a procedure di concordato preventivo ex art. 160 l.f. ovvero accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f., in cui secondo Banca d’Italia, il credito va segnalato come UTP (acronimo di “unlikely to pay”) dalla data di presentazione della domanda.

In effetti ciò è coerente con il fatto che se la Banca classifica come “past due” le esposizioni non pagate o sconfinate da oltre 90/180 giorni, in aderenza alle indicazioni degli Accordi di Basilea II, in realtà la disciplina di vigilanza prudenziale consente ed, anzi, suggerisce, in caso di accesso alla composizione negoziata, una diversa e presumibilmente peggiorativa classificazione del credito a UTP, laddove il piano di risanamento contenga una proposta di sistemazione oltre il periodo temporale considerato per i “past due”. Tale classificazione non sarebbe certamente inibita dal disposto dell’art. 16, 5° comma c.c.i.i., che consente alla Banca di operare la classificazione tenendo presente il piano di risanamento.

Si omette a questo punto di considerare il fatto che la classificazione a UTP si riflette inevitabilmente anche sul piano della segnalazione esterna, ed infatti gli stessi principi contabili richiamati impongono alle Banche, a seguito di detta classificazione, rigidi obblighi di accantonamenti a bilancio, la svalutazione del credito, la stima delle perdite attese, con l’obbligo di fornire trasparenza dettagliata in nota integrativa. Ma non solo, anche in Centrale Rischi, ad esempio, gli UTP appaiono necessariamente come crediti deteriorati, seppur non sono ancora “sofferenze” definitive.

In conclusione, si auspica una profonda rimeditazione del Legislatore sulla disciplina della segnalazione e classificazione del credito in caso di accesso dell’imprenditore alla composizione negoziata, ponendo attenzione non solo ai potenziali pregiudizi dell’impresa, ma anche agli obblighi degli Istituti di credito derivanti proprio dalla disciplina di vigilanza prudenziale richiamata dall’art. 16, 5° comma, c.c.i.i..

Potendo forse trovare un potenziale punto d’incontro nell’imporre agli Istituti di credito un solo divieto, quello di collocare il credito a sofferenza in ragione dell’accesso alla composizione negoziata, classificazione che, peraltro, sarebbe imprescindibile dalla revoca e che dunque sarebbe in linea con il divieto, sempre imposto dall’art. 16, 5° comma c.c.i.i., di sospendere o revocare gli affidamenti a seguito della notizia di accesso alla composizione negoziata.