PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE: QUANDO IL RISARCIMENTO DIPENDE DALL’EFFETTIVITÀ DEL LEGAME AFFETTIVO
Con una recentissima pronuncia emessa il 2 febbraio 2026 n. 2183, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e, in particolare, sulla personalizzazione del quantum risarcitorio in presenza di relazioni familiari “deboli” o di fatto inesistenti.
La vicenda trae origine dalla domanda risarcitoria proposta da un figlio nei confronti del Ministero dell’Interno, quale responsabile civile per il decesso del padre, avvenuto nel 2008 per mano di due agenti della Polizia Ferroviaria, già condannati in sede penale con sentenza definitiva della Corte d’assise d’appello di Milano; in tale giudizio, due altri figli della vittima avevano ottenuto un risarcimento pari ad € 150.000,00.
Diversamente, il ricorrente aveva allegato di essere stato abbandonato dal padre in tenera età, di non aver più intrattenuto rapporti con lo stesso e di essere venuto a conoscenza della morte solo oltre due anni dopo l’evento; il Tribunale di Bologna, pur riconoscendo il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ne liquidava l’importo in € 53.000,00 ritenendo pur sussistente una lesione dei valori protetti, ma non assimilabile a quella tipica di un normale rapporto padre‑figlio fondato su stabilità e quotidianità di vita; la Corte d’Appello di Bologna ha confermato tale quantificazione e la Cassazione ha ora dichiarato infondato il ricorso del figlio, che invocava l’allineamento all’importo dei fratelli.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui la perdita di un congiunto determina, in via presuntiva, una sofferenza morale risarcibile, anche in assenza di convivenza o di rapporti quotidiani; tuttavia, tale presunzione non è insensibile alle peculiarità del caso concreto, soprattutto nella fase della quantificazione del danno.
La Corte sottolinea come la valutazione della consistenza del legame affettivo e della conseguente incidenza sul danno risarcibile rientri nel potere discrezionale del giudice di merito, evitando sia automatismi risarcitori sia negazioni aprioristiche del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale; la presunzione di sofferenza morale permane come strumento di tutela del legame familiare in senso ampio, ma non si traduce in un diritto a una liquidazione uniforme e indifferenziata. Al contrario, la personalizzazione del danno si fonda sull’analisi concreta della relazione affettiva, della sua intensità e della sua incidenza sulla vita del superstite.
Nel caso di specie, il ricorso è appunto stato rigettato, in quanto si è considerata la differenza nel legame paterno tra il ricorrente e gli altri due fratelli: i secondi avevano avuto col padre era una relazione stabile, quotidiana, mentre con il ricorrente il rapporto era di fatto assente poiché abbandonato in tenera età, nessun contatto per decenni, nessun tentativo di riavvicinamento, notizia della morte appresa dopo oltre due anni, prevalenza di sentimenti di rabbia e rancore anziché di affetto.