NOVITA’ SULLA AMMISSIBILITA’ DELL’ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE DI CUI AGLI ARTT. 18 E 19 C.C.I.I.
Con una recente pronuncia del 22 settembre 2025, il Tribunale di Bologna ha ritenuto ammissibile l’estensione della protezione di cui agli artt. 18 e 19 C.C.I.I., riguardo al divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, non solo sul patrimonio della società debitrice che ha fatto accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi (nella specie, una società di persone) ma anche sul patrimonio dei suoi soci illimitatamente responsabili, anche se al contempo garanti fideiussori della compagine stessa, riconoscendo in favore di costoro apposita misura cautelare, quindi atipica, riguardando soggetti non espressamente contemplati dalla corrispondente misura protettiva tipica, volta a inibirne l’aggressione da parte appunto dei creditori sociali.
Il Tribunale ha riconosciuto la concedibilità della misura qualora, in difetto, l’aggressione da parte dei creditori sociali nei confronti dei soci, pur illimitatamente responsabili, possa mettere a rischio lo svolgimento delle trattative e con esse il piano di risanamento della società, nel caso in cui, in particolare, i soci medesimi abbiano manifestato, anche nel loro interesse in quanto solidalmente coinvolti, la volontà di contribuire finanziariamente al conseguimento del risanamento aziendale.
In particolare, riguardo alla posizione del fideiussore, per la concessione di tale misura, oltre al comprovato suo impegno concreto a contribuire con risorse proprie al risanamento, la misura stessa non dovrà comportare un pregiudizio eccessivo per il creditore garantito.
Viceversa, con la medesima pronuncia il Tribunale ha precisato che non può essere concessa la misura cautelare volta alla sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi dalle banche finanziatrici, costituendo tale misura proprio l’oggetto dell’accordo che la compagine mutuataria deve raggiungere col ceto bancario e non può essere dunque imposta giudizialmente.