IL TRIBUNALE DI BOLOGNA SULLE MISURA PROTETTIVE E CAUTELARI AI SENSI DEL CODICE DELLA CRISI

Con provvedimento del 5 maggio 2025 nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, il Tribunale di Bologna si è espresso in materia di misure protettive e cautelari ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice della Crisi.

Il Tribunale, in particolare, era chiamato ad esprimersi su un tema di grande attualità nel contesto della composizione negoziata, vale a dire l’inibitoria dell’escussione delle garanzie del MedioCredito Centrale (brevius, MCC) che assistono alcuni finanziamenti concessi dagli istituti di credito coinvolti nello strumento di regolazione della crisi anzidetto.

In particolare, la problematica che affligge gli advisor che si accingono ad affrontare il percorso risolutorio in parola, ma come del resto il concordato preventivo ovvero altri strumenti di regolazione della crisi, è il trattamento dei crediti assistiti da garanzia prestata dal Fondo pubblico per le PMI, gestito appunto da MCC, o da altre forme di sostegno o garanzia statale. Questo in quanto gli istituti finanziatori, avuta notizia dell’accesso della società debitrice ad uno strumento di regolazione della crisi d’impresa, provvedono di norma ad escutere la garanzia statale e MCC, escusso, provvede poi ad esigere il suo credito quale garante, quindi per surroga, con il privilegio previsto dall’art. 8-bis del d.l. 24.3.2015 n. 33. L’effetto che si ottiene, nella maggior parte dei casi, è la trasformazione di un credito ab origine chirografo in “super-privilegiato”, con conseguente sovvertimento dell’ordine delle prelazioni e problematiche, nell’ambito del concordato preventivo, di formazione delle classi.

Occorre evidenziare che la giurisprudenza è ormai assestata nel ritenere concedibile la misura in parola, di natura cautelare (atipica) e non tipicamente protettiva, laddove la stessa sia volta a impedire che, nelle more della conclusione delle trattative, per effetto dell’escussione all’esito del procedimento di attivazione della garanzia, la società si trovi costretta a considerare un diverso e maggiore “super-privilegio” ante primo grado di MCC, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all’ipotesi di soddisfazione proposta alle Banche stesse (cfr. Tribunale di Milano, 4 settembre 2024). Tuttavia, la particolare problematica affrontata dal Tribunale di Bologna è quella in cui il piano della composizione negoziata preveda, per le linee di credito interessate, un accordo transattivo con MCC garante.

Nel caso affrontato dal Tribunale bolognese, il piano presentato dalla società debitrice prevedeva una proposta di pagamento dei debiti bancari garantiti da MCC in misura superiore rispetto a quella stimabile in caso di liquidazione giudiziale e, in ogni caso, superiore al 15%, che rappresenta il limite minimo di soddisfazione accettabile da MCC, secondo quando disposto dalle disposizioni operative per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (D.M. 2 agosto 2023, Parte VI, Sezione C.1).

Secondo le predette disposizioni, è consentito alle imprese beneficiarie dei finanziamenti presentare proposte transattive, purché siano funzionali al buon esito della ristrutturazione e siano valutate positivamente dalla banca finanziatrice. In particolare, si prevede (Parte VI, Sezione C) che gli accordi possano essere quelli derivanti “dalle procedure sulla crisi d’impresa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d’impresa, ecc.)”.

Osservato che sempre le disposizioni operative prevedono (Parte VI, Sezione C.1.3) che la presentazione di accordi transattivi determini l’interruzione dei termini assegnati alle Banche per presentare la richiesta di escussione e che, parimenti, qualora la proposta transattiva intervenga dopo la presentazione della richiesta di escussione, ad essere interrotta è l’istruttoria del Gestore del Fondo (disposizioni operative – Parte VI, Sezione C.1.3), il Tribunale bolognese finisce con il riconoscere che la partecipazione delle Banche alle trattative può avvenire senza alcuna preoccupazione di perdere il beneficio della garanzia pubblica e senza che, nelle more, muti la titolarità del soggetto creditore e la tipologia (da chirografaria a privilegiata) del credito medesimo (tipologia della quale la debitrice deve comunque tenere conto ai fini delle proposte ai creditori), sicché conclude per il rigetto della misura cautelare richiesta, in quanto non strettamente funzionale al proficuo svolgimento delle trattative stesse.

Altrettanto interessante è pure la decisione in commento sotto altro profilo, laddove nega che le misure protettive possano essere estese a soggetti diversi dalla società debitrice che accede alla composizione negoziata, nella fattispecie i soci garanti, laddove riconosce che la protezione di cui all’art. 18 del codice della crisi nei confronti i garanti non è espressamente prevista dalle norme che regolano le misure protettive in materia di composizione negoziata, che sono invece specificamente riferite solo al patrimonio dell’impresa o, a tutto concedere, a beni anche di terzi asserviti alla sua attività.