OBBLIGO DI PEC DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
Nel Decreto Legge n. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza Lavoro) è stata inserita la norma di cui all’art. 13 che fornisce chiarimenti sull’obbligo di Domicilio Digitale per gli amministratori di società.
Il provvedimento mira a chiarire quanto già era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e introduce alcune importanti novità operative volte alla semplificazione delle procedure, con lo scopo di garantire una gestione più ordinata e trasparente dei domicili digitali associati agli amministratori delle imprese.
L’art. 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31 ottobre 2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221/2012, come già modificato dall’art. 1, comma 860 della Legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: “nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione”; inoltre “Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa”.
Unioncamere, con una nota del 7 corrente, chiarisce che pertanto, dal 31 ottobre 2025, l’obbligo di comunicare il domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora – oltre che su società e imprese individuali – solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell’amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione; sono, invece, esclusi gli amministratori di società di persone e soggetti che all’interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).
Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese devono comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 16, comma 6-bis del Decreto Legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 2/2009, ovvero della sanzione di cui all’articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di € 206,00 ad un massimo di € 2.064,00).
Il Domicilio Digitale dell’amministratore comunicato al registro imprese dovrebbe essere poi presente in INI-PEC come impresa individuale o come professionista oppure INAD come professionista o come cittadino, in quanto valido a tutti gli effetti secondo la disciplina del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD (Dlgs. n. 82/2005).
In attesa della conversione in legge del Decreto Sicurezza Lavoro (in attesa per fine anno) e di capire se questa norma verrà confermata, alcuni esperti segnalano che essa parrebbe porsi in contrasto con gli orientamenti delle Camere di Commercio, che nei mesi passati hanno, invece, aperto alla possibilità di utilizzare la PEC delle società (si veda sul punto “La redazione” di “IUS Societario” su www.dejure.it).