LA RIFORMA CARTABIA: LE NOTIFICAZIONI
Il d.lgs. n. 149/2022 di attuazione della legge di riforma del processo civile n. 206/2021 ha novellato il sistema delle notificazioni in materia civile disciplinato dal codice di rito, dando centralità alla modalità telematica delle notificazioni.
Le principali modifiche riguardano gli artt. 137 e 149 bis c.p.c. con i quali è stato appunto stabilito che le notificazioni vengano eseguite oltre che dall’ufficiale giudiziario, anche dall’avvocato nei casi e con le modalità previste dalla legge.
In particolare, l’art. 137 c.p.c., al secondo comma, prevede che “L’ufficiale giudiziario o l’avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi”, introducendo l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato “nei casi e con le modalità previste dalla legge”, ossia così come previsto dalla L. n. 53/1994.
Sorge dunque in capo all’avvocato un vero e proprio obbligo di provvedere ad eseguire la notificazione e solo in via residuale questi potrà richiedere l’esecuzione da parte dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero ed in particolare quando il primo non possa eseguire la notificazione per via telematica o con altra modalità prevista dalla legge, oppure nel caso in cui l’avvocato dichiari che la notificazione con le anzidette modalità non sia possibile o non abbia avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.
Per tale motivo l’Ufficiale Giudiziario, al quale viene richiesto di eseguire una notifica, dovrà richiedere all’avvocato di rilasciare una apposita dichiarazione che appunto attesti l’impossibilità di eseguire la notificazione nelle suddette modalità, ovvero quando:
- il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata / domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato o con altra modalità prevista dalla legge non è possibile o non ha avuto esito positivo per causa non imputabile al destinatario;
- la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato o con altra modalità prevista dalla legge non è possibile o non ha avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario che sia persona fisica o ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e che ha comunque eletto domicilio digitale ex art. 6-quater d.lgs. n. 82/2005;
- la notifica a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato o con altra modalità prevista dalla legge non è possibile o non ha avuto esito positivo per causa imputabile al destinatario impresa o professionista iscritto nell’indice INI-PEC, ma non è ad oggi possibile procedere all’inserimento dell’atto nell’area web prevista dall’art. 359 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in quanto non ancora istituita;
- la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28 febbraio 2023.
In sintesi, l’Ufficiale potrà eseguire la notifica su richiesta dell’avvocato solo se quest’ultimo non è in grado di eseguirla a mezzo PEC o SERCQ; la PEC (Posta Elettronica Certificata) è uno dei due strumenti previsti per l’attivazione del domicilio digitale; a questa si affianca la SERCQ (Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato), che rappresenta il secondo strumento a disposizione del cittadino che voglia attivare il domicilio digitale.
La prima corrisponde ad una comune casella di posta elettronica, con il vantaggio che viene certificata la data e l’ora di trasmissione/ricezione del messaggio, mentre il secondo permette di rendere certe le identità di mittente e destinatario, grazie a un utilizzo congiunto della firma elettronica.
L’art. 147 c.p.c. al secondo comma prevede poi che, a differenza delle notificazioni eseguite con altro mezzo previsto dalla legge (che non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, in quanto oltre l’orario prescritto possono essere legittimamente rifiutate dal destinatario o dal consegnatario), “le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari”, precisando al successivo comma che “le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest’ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7”.
Tale disposizione è stata così modificata, alla luce anche della pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 (convertito in l. n. 221/2012), nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche – la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21.00 ed entro le 24.00 – si sarebbe perfezionata per il destinatario alle ore 7.00 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della ricevuta (Sentenza Corte Costituzionale n. 75/2019).
La riforma Cartabia ha inoltre novellato l’art. 149 bis c.p.c. prevedendo che l’Ufficiale Giudiziario dovrà eseguire le notifiche telematicamente se il destinatario ha l’obbligo di munirsi di una PEC o SERCQ oppure ha eletto spontaneamente domicilio digitale nell’INAD (ovvero l’elenco pubblico contenente i domicili digitali eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter, del CAD destinati alle comunicazioni aventi valore legale effettuate dai soggetti privati o dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del CAD e, con riferimento a questi ultimi, altresì alle comunicazioni connesse al conseguimento di finalità istituzionali).
Al riguardo è doveroso precisare che possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell’elenco INAD:
- le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e abbiano la capacità di agire;
- gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e, quindi, all’iscrizione del proprio domicilio digitale negli elenchi di cui agli articoli 6-bis (INI-PEC) o 6-ter (IPA) del CAD.
Questo varrà quindi anche per quegli atti tipicamente propri dell’ufficiale giudiziario, come il pignoramento presso terzi.
Il quarto comma dell’art. 149-bis c.p.c. prevede che “l’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato”.
Tuttavia tale modalità di notifica non può essere al momento attuata vista la mancata emanazione del suddetto decreto del Ministero della Giustizia che avrebbe dovuto individuare gli strumenti informatici da utilizzare nella notificazione telematica.