SEGNALAZIONE AL SIC (SISTEMI DI INFORMAZIONE CREDITIZIA): PREAVVISO AL CLIENTE

I Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) sono banche dati che raccolgono le informazioni sui finanziamenti che le banche hanno erogato o che sono stati richiesti da persone fisiche o giuridiche.

La loro funzione è quella di permettere agli Istituti di credito di verificare la storia creditizia di chi richieda loro l’erogazione di credito, valutandone sostanzialmente (unitamente ad altri elementi) il merito creditizio.

Laddove la Banca dovesse (perché di obbligo si tratta, e non di una scelta discrezionale) procedere a segnalare un cattivo pagatore, deve prima procedere all’invio di una comunicazione di preavviso di detta segnalazione.

L’obbligo di informare preventivamente il cliente prima di procedere a una segnalazione negativa è un principio cardine, che si fonda sulle norme di seguito riportate:

  • art. 5, comma 6, del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati”, il quale stabilisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all’interessato un preavviso circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”;
  • art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), che rafforza tale obbligo per i consumatori, prevedendo che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L’informativa è resa unitamente all’invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”.

Dunque, l’invio del preavviso costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione stessa, posto che si deve consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione prima che la segnalazione diventi visibile a terzi, oppure di contestarne la legittimità.

Il preavviso medesimo è una comunicazione recettizia: la banca deve provare di averlo inviato al debitore, pena il rischio di dover procedere alla cancellazione della segnalazione medesima.

Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali – relativamente alla legittimità delle segnalazioni in SIC effettuate dagli intermediari creditizi al verificarsi di reiterati ritardi nei pagamenti ed intervenendo con Provvedimento interpretativo del 26 ottobre 2017 – ha riconosciuto la natura recettizia del preavviso ex art. 4, comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.

Vanno pertanto applicati i principi generali dettati dagli artt. 1334 e 1335 c.c., secondo cui le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si “reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario”, dovendosi porre in rilievo come la comunicazione in questione sia finalizzata a consentire all’interessato di approntare i possibili rimedi al fine di eliminare il presupposto della segnalazione, adempiendo immediatamente alla propria obbligazione; il mittente è pertanto tenuto a dimostrare l’effettiva ricezione della comunicazione scritta contenente il preavviso, non essendo sufficiente fornire la prova dell’invio della stessa.

Va precisato che l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4632 del 15 maggio 2023 ha stabilito che dall’art. 125 TUB, che disciplina l’obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa a carico di un consumatore nelle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito, non possa dedursi a contrario, alla luce di un’interpretazione sistematica e della prevalente applicazione della normativa unionale sulla protezione dei dati personali (sancita anche dall’art. 125 co. 6 TUB), il corollario che l’obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa in un SIC, previsto dal codice deontologico del 2004 e successivamente dal codice di condotta del 2019, non sia applicabile anche a tutela dei professionisti che siano persone fisiche; ciò perché “il codice di condotta per i sistemi informativi creditizi gestiti da soggetti privati è esplicitamente inteso “a garantire un corretto bilanciamento di interessi tra i soggetti coinvolti nel trattamento” mediante SIC privati (premessa 10 del codice 2019). Pertanto, la prevalenza dell’interesse legittimo dei partecipanti al SIC, e la conseguente liceità del trattamento dei dati personali delle persone fisiche ivi segnalate negativamente, dipende in concreto dall’effettiva osservanza delle garanzie prescritte dal codice di condotta al fine di limitare l’indebito impatto del trattamento sul segnalato-interessato. Fra tali garanzie rientra anche l’obbligo di preavviso della prima segnalazione negativa nei SIC (di cui all’art. 4, co. 7 del codice 2004 e art. 5, co. 6 del codice 2019), la cui funzione è quella di integrare la base legittima del trattamento, mentre la sua finalità è quella di ridurne l’impatto sull’interessato. Questi infatti, ove preavvisato, potrà contestare ovvero eliminare il presupposto della segnalazione decidendo di adempiere al proprio obbligo creditizio prima che la segnalazione sia effettuata (cfr. Garante per la protezione dei dati personali, provv. 26.10.2017, n. 438)”, dal che deve dedursi che “interpretato alla luce del diritto eurounitario di cui costituisce attuazione nell’ordinamento interno, l’obbligo del preavviso di segnalazione nei SIC di cui all’art. 4, co. 7 del codice deontologico 2004 (oggi art. 5 co. 6 del codice di condotta 2019) deve applicarsi a favore di tutti gli “interessati”, cioè di tutte le persone fisiche i cui dati personali siano oggetto del descritto trattamento facoltativo, inclusi i non consumatori”.