RILEVANZA DELLA BUONA FEDE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI
Con una recente pronuncia del 23 settembre 2025 il Tribunale di Bologna ha rigettato, poiché inammissibile, la domanda di omologazione di un concordato semplificato, in difetto del requisito di cui all’art. 25 sexies c.c.i.i., non ritenendo sussistente la buona fede da parte dell’imprenditore istante nello sviluppo della precedente fase di composizione negoziata della crisi composizione negoziata, attesa la sua interruzione ed archiviazione quando ancora il piano risultava non definito in tutti i suoi aspetti e non effettivamente vagliate le possibili alternative alla proposta concordataria.
Per aversi quella correttezza e buona fede che l’art. 25 sexies succitato richiede quale presupposto per potersi accedere alla composizione negoziata è necessario non solo che ai creditori coinvolti nella composizione negoziata sia formulata una proposta chiara e fattibile ma, altresì, che gli stessi siano stati posti nelle condizioni, se del caso grazie all’intervento dell’esperto, di pronunciarsi sulla stessa sulla base di informazioni attendibili e verificabili (in ordine alle cause della crisi, alla condotta anteriore dell’imprenditore, alla fattibilità del piano e all’alternativa liquidatoria) e che durante le trattative siano state individuate e discusse le soluzioni concretamente percorribili, in grado di offrire loro un soddisfacimento almeno equivalente a quello ipotizzabile in una eventuale liquidazione giudiziale, dal momento che solo un pieno ed effettivo coinvolgimento di tutti i creditori nel percorso negoziato è in grado di “compensare” la privazione del potere di dissenso nella successiva procedura liquidatoria (appunto) semplificata.
La coattività del concordato semplificato richiede, invero, al Tribunale di verificare con particolare attenzione, sulla base delle circostanze di fatto risultanti dalla relazione dell’esperto, che vi sia stato un serio tentativo di composizione negoziata della crisi dell’imprenditore e che i creditori abbiano già avuto la possibilità di interloquire nel corso delle trattative, e ciò nonostante questa corretta dialettica non abbia consentito, a motivo della mancata adesione dei creditori, pur correttamente informati su tutto, il conseguimento del risultato della soluzione negoziale della crisi.
Laddove invece, sia mancata una effettiva interlocuzione, il ricorso al concordato semplificato non può essere ammesso, perché la sottrazione del voto ai creditori non risulta ammissibile in quanto lesiva del diritto di credito.
Dunque, ai fini dell’omologazione di una domanda di concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII, la “buona fede” nello sviluppo della composizione negoziata della crisi non consiste meramente nell’assenza di mala fede, dovendo invece verificarsi la sussistenza di positivi dati obiettivi che attestino l’effettività della disclosure e la reale possibilità per i creditori di esaminare e valutare il piano e la proposta loro formulata.
Per aversi buona fede, quindi, è indispensabile che:
i) l’imprenditore, sentito l’esperto, ricerchi una soluzione adeguata, ragionevole e fattibile;
ii) non sia perseguibile il risanamento attraverso gli sbocchi fisiologici della composizione negoziata della crisi, per causa non imputabile all’imprenditore medesimo, ma che tale impossibilità di risanamento derivi dalla mancata adesione dei creditori ad una proposta chiara e fattibile sulla quale hanno potuto pronunciarsi sulla base di informazioni attendibili e verificabili, con individuazione e discussione delle soluzioni concretamente percorribili e non deteriori rispetto all’alternativa liquidatoria.