L’ACCERTAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI A SEGUITO DI SEPARAZIONE OMOLOGATA
Con l’ordinanza n. 23920 del 26 agosto 2025 la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’interesse dei coniugi di fare chiarezza sulla propria situazione giuridica successiva alla pronuncia di una separazione consensuale.
L’ordinanza trae origine dalla separazione consensuale omologata nel 2011 tra due coniugi, i quali, successivamente, si riconciliavano e riprendevano la convivenza, per poi nel 2020, interrompere nuovamente i rapporti a seguito di una nuova crisi; la donna presentava quindi una nuova domanda di separazione giudiziale, chiedendo l’affido condiviso dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e il mantenimento. Il marito, per contro, sosteneva che nel periodo successivo all’omologazione della prima separazione non vi fosse stata riconciliazione, ma solo una collaborazione limitata alla gestione dell’attività lavorativa in comune e dei figli.
Il Tribunale di primo grado, e in seguito la Corte d’Appello, hanno ritenuto che la riconciliazione intervenuta dopo la separazione consensuale, anche se non registrata sull’atto di matrimonio, e durata almeno fino al 2019, era stata ampiamente dimostrata dalla ricorrente con una serie di documenti, tra cui i biglietti di auguri scritti dal marito alla moglie e il materiale fotografico ritraente una vita di coppia successiva alla separazione; anche le testimonianze acquisite avevano provato che la coppia era sempre stata considerata quale “coppia sposata” da tutti i soggetti che l’avevano frequentata.
Il soccombente proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello avrebbe espresso una motivazione oscura e carente in ordine all’eccezione da lui formulata circa il difetto di interesse della controparte a chiedere una nuova pronuncia di separazione, essendo già stata omologata nel 2011 una precedente separazione consensuale.
Su questo punto la Corte ha invece ritenuto che un’intervenuta precedente pronuncia di separazione non privi di interesse l’accertamento della successiva riconciliazione e quindi l’emanazione di una nuova pronuncia di separazione, poiché tale accertamento elimina ogni dubbio in ordine alla vicenda e alle condizioni personali dei coniugi, anche in considerazione dei riflessi economici che possono derivare dalla durata del vincolo matrimoniale.
Inoltre, e circa il secondo motivo di ricorso per assenza di motivazione sul contenuto delle prove orali e documentali poste a fondamento della decisione, la Corte ha fatto proprio il ragionamento logico-giuridico del Giudice di primo grado che ha ritenuto di dover accogliere la domanda relativa alla pronuncia della separazione, ritenendo provata la riconciliazione dei coniugi e la successiva cessazione della comunione spirituale e materiale tra gli stessi intervenuta solo nel 2019, sulla base delle univoche emergenze istruttorie offerte dalla moglie; in particolare, la Corte ha affermato che “la ripresa della coabitazione, il modo di atteggiarsi della coppia nelle relazioni esterne e nei confronti dei figli, la condivisione di interessi assidua e costante nel tempo, le manifestazioni amorose da parte di entrambi, costituiscono prova più che adeguata del fatto che vi è stata una reale e concreta ripresa della relazione materiale e spirituale tra i coniugi”.