LE SEZIONI UNITE CIVILI IN RELAZIONE ALLA QUESTIONE DELL’APPLICABILITÀ DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL’ART. 380 BIS C.P.C. DAL D.LGS N. 164 DEL 2024

A seguito della Riforma Cartabia, nell’ottica di una complessiva riorganizzazione del giudizio di Cassazione, la norma in esame, nella sua nuova formulazione, prevede che fin quando non sia stata fissata la decisione mediante discussione in pubblica udienza o attraverso adunanza in camera di consiglio, il Presidente della Sezione a cui è affidato il ricorso o un Consigliere da questi delegato, può formulare un progetto di sentenza (la norma utilizza l’espressione “una sintetica proposta di definizione del giudizio”) qualora ritenga allo stato inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato il ricorso introduttivo e quello incidentale eventualmente proposto.

La norma richiede che la proposta di definizione del giudizio venga comunicata, a cura della Cancelleria, ai difensori delle parti, i quali, a quel punto, entro il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, hanno facoltà di scegliere se richiedere che la causa venga comunque decisa nella forma ordinaria oppure rinunciare alla stessa; nel primo caso il difensore della parte ricorrente, munito di nuova procura speciale, sarà tenuto a formulare apposita istanza per chiedere che si proceda alla definizione secondo le modalità ordinarie della controversia e in questo caso il procedimento si svolgerà secondo le forme dettate dall’art. 380 bis 1 c.p.c. (ovvero, mediante decisione in Camera di Consiglio).

Nel caso di cui alla recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 14986 del 4 corrente, la Prima Presidente ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al ricorrente, il quale ha chiesto la decisione senza produrre una nuova procura speciale, come richiesto nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3, comma 28, lett. g) del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Successivamente, il comma secondo dell’art. 380 bis c.p.c. è stato modificato dall’art. art. 3, comma 3, lett. n) del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, che ha soppresso le parole “munito di una nuova procura speciale”.

L’ordinanza interlocutoria ha evidenziato la necessità di individuare i procedimenti per la definizione anticipata dei ricorsi manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati cui si applica la nuova formulazione dell’art. 380 bis, comma secondo, c.p.c. e di valutare le conseguenze processuali delle modifiche normative sopravvenute.

Si richiama l’esito in sintesi esposto sul sito della Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite civili, con il provvedimento sopra citato, hanno stabilito innanzitutto che la soppressione del requisito della nuova procura speciale si applica anche ai giudizi di Cassazione introdotti con ricorso notificato prima dell’1° gennaio 2023 ove, a tale data, non sia stata fissata l’adunanza camerale o l’udienza pubblica, essendo le disposizioni processuali del d.lgs. n. 164 del 2024, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, destinate a saldarsi a quelle del d.lgs. n. 149 del 2022, dovendosi preferire l’interpretazione orientata a non differenziare l’entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164/2024 rispetto alle corrispondenti previsioni del giudizio di legittimità introdotte dal decreto Cartabia; inoltre, in forza del principio tempus regit actum l’applicabilità della modifica, nell’ambito dei giudizi in corso, va limitata ai soli atti posti in essere dopo l’entrata in vigore delle disposizioni modificative, dovendo intendersi per “actus”, con riferimento all’art. 380 bis c.p.c., l’istanza di decisione la quale, se formulata in relazione ai procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore del d.lgs. 164/2024  era già scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, doveva essere corredata da una nuova procura speciale.

Nei procedimenti di definizione accelerata il cui termine per richiedere la decisione sia scaduto dopo il 26 novembre 2024 (ovvero l’entrata in vigore del correttivo), deve applicarsi la nuova formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., ormai in vigore e, quindi, l’eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo per l’esame e la decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza.

Infine, nei processi cui si applica la precedente formulazione dell’art. 380 bis c.p.c., la mancanza della nuova procura conduce ad una pronuncia di estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. con possibilità di proporre istanza ai sensi dell’art. 391, comma terzo, c.p.c. per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) intervenuto in una fase successiva alla proposta stessa.