TRASPORTO AEREO – Domanda di compensazione e risarcimento per ritardo di volo interno – Giurisdizione – Criteri di determinazione – Convenzione di Montreal del 1999, Regolamento CE n. 261 del 2004, Regolamento UE n. 1215 del 2012.
La vicenda prende avvio da una domanda promossa da due viaggiatori avanti al Giudice di Pace volta ad ottenere la condanna di Ryanair Ltd al pagamento dell’importo complessivo di euro 517,38, di cui euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria forfettizzata ex artt. 5-7 Reg.CE n. 261/04, ed il resto a titolo di rimborso spese di trasferimento, il tutto in conseguenza del prolungato ritardo del volo Alghero/Treviso del 22.12.2015 dirottato su Venezia.
Il Tribunale di Sassari, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, che aveva accolto la domanda, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, condannando gli attori alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio: poiché la domanda da loro formulata faceva riferimento al Regolamento n. 261/04 cit., si deponeva per l’applicazione della disciplina comunitaria anche in ordine alla giurisdizione, con esclusione quindi della Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, ratificata in Italia con legge n.12/2004.
Sostiene il giudice di seconde cure che mentre il Regolamento disciplina appunto la speciale compensazione forfettaria per il ritardo del volo, la Convenzione regola invece il diritto all’eventuale maggior danno sicché, “a seconda della domanda formulata dal passeggero, si individua una disciplina differente anche in punto di giurisdizione”. Secondo il Tribunale, ricondotta la fattispecie nell’ambito della disciplina UE, rilevava in concreto il fatto che gli attori avessero sottoscritto all’atto dell’acquisto del biglietto aereo, con procedura di compilazione online in tutto equiparabile alla forma scritta (Cass. n. 21622/17), la clausola 2.4 delle condizioni generali di contratto predisposte dal vettore, secondo la quale: “qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”.
Tale pattuizione operava in deroga alla competenza prevista in via generale dall’articolo 7 del Regolamento CE n. 1215/12, applicabile ratione temporis.
Gli attori proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 347/2020 emessa dal Tribunale di Sassari.
Il ricorso, assegnato inizialmente alla Sezione Terza civile, veniva rimesso poi alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 5614 del 1° marzo 2024, sul presupposto che la questione posta intendeva accertare se la disciplina del trasporto internazionale di persone trovasse applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione. La novità e significatività delle questioni di diritto sollevate con il ricorso sono state ritenute di particolare importanza e rilievo nomofilattico in quanto implicanti il coordinamento tra diritto interno, diritto unionale e diritto convenzionale in materia di tutela del viaggiatore aereo con riguardo a volo nazionale fornito da vettore sedente in diverso Stato UE, rendendo opportuno il rinvio del ricorso per la trattazione in pubblica udienza.
La domanda oggetto del contendere riguardava il pregiudizio lamentato dai ricorrenti per il ritardo nell’esecuzione di un volo interno (Alghero – Treviso), circostanza che di per sé esclude la possibilità di invocare, ancorché in via integrativa dei criteri di competenza, le previsioni di cui alla Convenzione di Montreal. Depone in questo senso il chiaro disposto di cui all’art. 1 della Convenzione che, nel delimitare il suo campo di applicazione, al primo comma prevede che la convenzione si applichi ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso nonché ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo, specificando altresì che ai fini della convenzione, l’espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, siano situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte, e non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato.
L’inapplicabilità delle regole della Convenzione di Montreal discende, in manera ancor più significativa, dalla necessità di dover offrire un’interpretazione delle norme sopra richiamate conforme a quella data dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha già avuto modo di precisare che i diritti fondati sulle disposizioni, rispettivamente del regolamento n. 261/2004 e della convenzione di Montreal, rientrano in contesti normativi distinti, così che le norme sulla competenza internazionale previste da tale convenzione non sono applicabili alle domande presentate unicamente sulla base del regolamento n. 261/2004, le quali devono essere esaminate alla luce del regolamento n. 44/2001. Ad analoga conclusione doveva quindi pervenirsi anche in caso di domande fondate al contempo sulle disposizioni del regolamento n. 261/2004 e sulla Convenzione di Montreal: il passeggero che subisce la cancellazione o il ritardo del volo e che intende ottenere una compensazione in base al Regolamento Ue n. 261/2004, per individuare il giudice competente tra gli Stati Ue, deve applicare il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale; pertanto, potrà rivolgersi al giudice del domicilio del convenuto o, in forza dei fori alternativi, al Tribunale dello Stato del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicato nel biglietto di trasporto. Per ottenere un risarcimento per danni supplementari in forza della Convenzione di Montreal, il passeggero dovrà applicare l’articolo 33 di tale Convenzione che si occupa non solo della competenza giurisdizionale, ma anche della ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato.
Una volta quindi affermata la regola secondo cui, al fine di stabilire la giurisdizione sulla domanda proposta ai sensi del Reg. n. 261/2004 ,deve farsi unicamente riferimento alle previsioni di cui al Reg. n. 1215/2012, va ribadito che, benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del regolamento n. 1215/2012, concernente la «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore di tale categoria, tuttavia l’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che la sezione stessa «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale».
L’inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di proroga della giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all’indirizzo “web” indicato dal contraente che le ha predisposte. Deve perciò ritenersi che, avendo le parti validamente inteso derogare alla giurisdizione in favore del giudice irlandese, i motivi di ricorso vanno rigettati.
Sostengono pertanto le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 8802 del 3 aprile 2025 che “conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”) e, dunque, spetta al giudice del domicilio del convenuto o al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell’aereo, come indicati nel biglietto di trasporto, senza che assumano rilievo le disposizioni in tema di contratti conclusi dai consumatori, inapplicabili ex art. 17, par. 3, del citato Regolamento (CGUE, sentenza 11/4/2019, C-464/18); invece, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni supplementari, si devono impiegare i criteri dell’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (applicabile soltanto ai trasporti aerei internazionali e, dunque, non ai voli interni), che riguardano non solo la competenza giurisdizionale, ma anche la ripartizione territoriale tra le autorità di ciascuno Stato”.