LA SUPREMA CORTE SUL MUTUO C.D. SOLUTORIO

Con la sentenza 5841 del 5 marzo 2025, le Sezioni Unite hanno fatto chiarezza sulla natura giuridica dell’istituto del c.d. mutuo solutorio, ovvero quel contratto di mutuo in forza del quale le somme erogate vengono utilizzate per il ripianamento di esposizioni debitorie pregresse, spesso nei confronti dello stesso Istituto di credito mutuante.

Il contrasto giurisprudenziale appianato dal recente intervento della Suprema Corte in composizione allargata aveva ad oggetto tre questioni fondamentali: la validità del mutuo solutorio, la possibilità che il mutuo solutorio costituisca valido titolo esecutivo e la possibilità che rimanga tale anche qualora la Banca ripiani autonomamente le passività mediante giroconto, senza il consenso esplicito del mutuatario.

In effetti, data la caratteristica fondamentale che differenzia tale negozio dal contratto di mutuo con finalità di vero e proprio finanziamento (quello, cioè, che serve per immettere “soldi freschi” nella disponibilità effettiva del debitore), la principale problematica dell’istituto è appunto la mancanza di una effettiva traditio della somma mutuata, onde i dubbi sulla validità del contratto. Secondo un orientamento giurisprudenziale, infatti, il mutuo solutorio dovrebbe piuttosto inquadrarsi come una mera operazione contabile in quanto difettante di un effettivo trasferimento di liquidità, e dunque di una vera e propria novazione dell’obbligazione contabilmente estinta; secondo altro orientamento invece, l’accredito in conto corrente delle somme erogate in forza del mutuo solutorio rappresentano una traditio sufficiente a perfezionare il contratto di mutuo.

La Suprema Corte ha accolto quest’ultimo orientamento, avallando la validità del contratto di mutuo solutorio in considerazione del fatto che la disponibilità sul conto corrente della somma mutuata, seppur per una finestra temporale limitata, comporta per il mutuatario di averne (per breve tempo) la disponibilità giuridica.

Onde il seguente principio di diritto: “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente”.

L’arresto delle Sezioni Unite ha anche fatto chiarezza relativamente alla compatibilità tra mutuo solutorio e mutuo fondiario: effettivamente, la giurisprudenza aveva talvolta ipotizzato la nullità dei mutui fondiari concessi con finalità solutorie per mancanza di causa. La sentenza in esame ha tuttavia chiarito che la causa del mutuo fondiario non è lo scopo del finanziamento, bensì l’erogazione della somma e il ripianamento del debito pregresso, accogliendo pertanto l’orientamento secondo cui il mutuo fondiario destinato a estinguere passività pregresse è valido.   

Ma vi è di più: il quesito posto alle Sezioni Unite chiedeva se le soluzioni finora illustrate sul tema del mutuo solutorio debbano valere anche nella ipotesi della mancanza di un effettivo consenso del mutuatario alla destinazione delle somme al ripianamento dei debiti pregressi.

La risposta che ha dato la Corte, anche in questo caso affermativa, discende direttamente dalle considerazioni svolte sul concetto di disponibilità giuridica e alla valenza di elemento costitutivo del contratto di mutuo attribuibile all’accredito delle somme su conto corrente: “tale accredito determina di per sé un effetto non solo contabile ma anche, indissolubilmente, economico e giuridico, venendo a costituire posta attiva del patrimonio dell’intestatario del conto, da quella appostazione derivando sempre e comunque un mutamento della complessiva situazione debitoria/creditoria del mutuatario. È in ciò che si realizza e si esaurisce quella disponibilità giuridica che è necessaria ma anche sufficiente perché possa dirsi perfezionato il contratto di mutuo”.

Ultima ma non meno importante considerazione attiene alla validità del mutuo solutorio come titolo esecutivo a sensi dell’art. 474 c.p.c., che la Suprema Corte pure ha confermato: posto che la destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, ancorché immediato e realizzato attraverso una mera operazione contabile c.d. “di giro”, non toglie, ma anzi presuppone, che il mutuo si sia perfezionato (con l’accredito delle somme sul conto corrente), ne discende che il contratto medesimo, nella ricorrenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.