LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E PROPONIBILITA’ DA PARTE DEL LIQUIDATORE DELL’AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA IN VIA INCIDENTALE
La recente pronuncia della Suprema Corte del 10 maggio 2025, n. 12395, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell’ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall’art. 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, posto che ai sensi dell’art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.
Questo perché la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ha una connotazione concorsuale, contemplando espressamente il deposito di domande di partecipazione al passivo e un apposito procedimento di formazione dello stesso.
E’ altresì pacifico che il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, ogni azione prevista dalla legge per recuperare beni e crediti del sovraindebitato, nonché “le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”, ai sensi dell’art. 14-decies l. cit..
Ora, la ritenuta legittimazione del liquidatore a far valere in via di eccezione ciò che pacificamente può far valere in via di azione è frutto non tanto di un’applicazione analogica dell’art. 95, comma 1, ult. periodo l.fall. (ora art. 203 c.c.i.i.), quanto (e già) del principio generale per cui ciò che si può far valere in via di azione si può far valere, a maggior ragione, in via di eccezione quand’anche la relativa azione si sia prescritta.