UN PARTICOLARE CASO DI COMPENSAZIONE CONCORSUALE: commento a Cass. 28 Gennaio 2025, n. 2005. Pres. Ferro. Est. Amatore.

La Corte di Cassazione, in una controversia seguita da questo Studio, ha affrontato una questione di diritto di rilevanza nomofilattica, tale da meritare la trattazione in pubblica udienza e art. 375, 1° comma, c.p.c., avente ad oggetto la legittimità del meccanismo compensativo di cui agli articoli 56 e 169 della previgente legge fallimentare, anche con riferimento a crediti sorti dopo l’apertura della procedura di concordato.

Nonostante la questione tragga origine da una vicenda soggetta alla disciplina previgente legge fallimentare, il principio affermato è comunque di rilevanza anche attuale, stante la sostanziale corrispondenza tra l’art. 56 l.f. e l’art. 155 del Codice della Crisi oggi in vigore, appunto in tema di compensazione concorsuale.

La controversia nasce dal ricorso per decreto ingiuntivo ottenuto da una società in concordato preventivo, locatrice di un immobile in forza di contratto stipulato quando la prima era in bonis, nei confronti di una Banca sua conduttrice, per canoni di locazione non pagati a partire dalla data di deposito della domanda concordataria; la Banca, infatti, aveva dichiarato di voler compensare il suo debito per i canoni con il suo controcredito avente titolo in rapporti di mutuo e di affidamento in conto corrente intrattenuti dalla Banca stessa con la cliente, pure stipulati ante concordato, individuando il momento genetico di entrambe le contrapposte ragioni nei rispettivi contratti, e quindi ed in particolare anche per il credito della locatrice nel contratto di locazione, anteriormente all’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.

I Giudici di Piazza Cavour, nell’aderire alla tesi prospettata da questo Studio, chiariscono anzitutto che la compensazione nel fallimento (ora liquidazione giudiziale) è ammessa anche quando il controcredito divenga liquido od esigibile dopo l’apertura della procedura, purché appunto il fatto genetico dell’obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di apertura, con la conseguenza che è sufficiente che i requisiti di cui all’art. 1243 c.c. ricorrano da ambedue i lati e sussistano al momento della pronuncia.

In merito alla locazione, la Corte di legittimità, ribadendo il suo indirizzo (espressamente statuito dall’isolato precedente di Cass. 25 novembre 2015, n. 24046, cui avevano dato seguito alcune pronunce di merito, comprese quelle dei due gradi della vicenda definita dalla sentenza in commento), evidenzia che, pur qualificandosi tale negozio come contratto che si manifesta in una esecuzione continuata o ripetuta, la prestazione in esso dedotta resta però unica, anche se non dovuta in unica solutio per volontà delle parti; così che, pur essendo l’obbligo del pagamento del canone un’obbligazione periodica e dilazionata nel tempo, il credito del locatore non rappresenterebbe per questo un credito futuro, bensì attuale, che sorge fin dalla sottoscrizione del contratto, sebbene la sua esigibilità maturi poi nel tempo nel corso del rapporto.

Sulla base di tali premesse, riconosciuto che il credito locatizio della società è anteriore alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, la Corte, con la decisione in commento, giunge inevitabilmente ad ammettere la compensazione con il controcredito della Banca fondato su fatto genetico anch’esso anteriore al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo.

Questo il principio di diritto enunciato: “nel concordato preventivo, sono compensabili ex art. 56 e 169 l.fall. il credito di una società in concordato verso la propria conduttrice, per canoni locatizi divenuti esigibili dopo la domanda di concordato preventivo e aventi titolo in un contratto stipulato anteriormente e quello della medesima conduttrice per crediti (nella specie, da finanziamento bancario) anteriori a detta domanda, stante la comune anteriorità dei rispettivi fatti genetici” .