LA COMPENSAZIONE NON PUO’ ESSERE ECCEPITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE SE PER LE RECIPROCHE PRETESE SUSSISTONO DISTINTE CONDANNE
E’ stato richiesto a questo Studio parere sul seguente caso: se un tale, creditore di un soggetto nei cui confronti ha avviato una procedura esecutiva per il recupero del suo credito, possa eccepire la compensazione con un controcredito accertato in favore del soggetto esecutato in altro e separato giudizio, nella cui sede, peraltro, la Banca non l’ha fatta valere.
Su tale questione è intervenuta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 31130 dell’8 novembre 2023 che, facendo propri i principi di diritto precedentemente enunciati dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 23225 del 15 novembre 2016, n. 23225, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Roma, che a sua volta aveva infatti ritenuto possibile la compensazione (nel caso, c.d. impropria poiché le reciproche pretese di dare – avere delle parti coesistevano nell’ambito di un rapporto unitario poiché nascenti dal medesimo titolo giudiziale), in ossequio al precedente arresto di Cassazione n. 23573/2013.
La Cassazione, quindi, in contrarietà a tale precedente, è giunta alla conclusione che, per verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione, propria o impropria, non basta soffermarsi al vaglio della circostanza che le obbligazioni nascano dal medesimo titolo contrattuale, ma, altresì, occorre che i rapporti si trovino in una posizione tale per cui il vincolo di corrispettività ne escluda l’autonomia.
Inoltre, i presupposti della compensazione si sarebbero verificati in tempo utile per essere dedotti nel corso del giudizio di cognizione e, di conseguenza, la compensazione avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo per cui ha stabilito che “quando è opposta in sede esecutiva l’estinzione dell’obbligazione per intervenuta compensazione, occorre distinguere a seconda che la compensazione si sia verificata prima o dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto. Nel primo caso vale il principio generale, secondo il quale il giudicato che è stato incorporato nel titolo esecutivo impedisce la proposizione dei fatti estintivi o impeditivi ad esso contrari. Nel secondo caso, l’eccezione di compensazione può essere fatta valere in sede di esecuzione (Cass. 24.4.2007 n. 9912; Cass. 30.11.2005 n. 26089; Cass. 25.3.1999 n. 2822)”.
In ogni caso, il controcredito nei confronti del creditore procedente con esecuzione forzata, accertato nel separato giudizio, non può provocare l’effetto dell’estinzione del credito principale del creditore stesso.