L’OBBLIGO DI VIGILANZA DEI GENITORI SUI FIGLI E L’OBBLIGO DI CUSTODIA DEL PROPRIETARIO DI UN ANIMALE: LE ULTIME DELLA CASSAZIONE

La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 17200 del 26 giugno 2025, che molto sta facendo discutere, ha escluso la responsabilità del padrone dopo il morso di un cane a un bambino di otto anni, attribuendo la colpa alla condotta del minore e alla mancata vigilanza dei suoi genitori, riaprendo il dibattito su custodia degli animali e responsabilità genitoriale e offrendo nuovi e dirompenti spunti in tema di responsabilità del padrone di un cane.

Questi i fatti: nel 2009 un bambino di circa otto anni, durante una giornata presso un campo sportivo, è entrato da solo in un recinto chiuso da una semplice catena (non lucchettata), avvicinandosi a un cane legato e iniziando a infastidirlo con un bastoncino. Il cane ha reagito e lo ha ferito.

In primo grado, il Tribunale di Avellino condannava il proprietario del cane a risarcire i danni, ma in seguito la Corte d’Appello di Napoli riformava totalmente la decisione, attribuendo la colpa del fatto al minore; da ultimo, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del ragazzo (oggi maggiorenne) inammissibile.

I Giudici hanno ritenuto che:

  • il comportamento del bambino (entrare in un recinto e infastidire un cane) non fosse imprevedibile o inevitabile per un adulto;
  • i genitori erano assenti, dunque responsabili ex art. 2048 c.c. per omessa vigilanza;
  • la condotta del minore è da ritenersi eccezionale e idonea a interrompere il nesso causale.

L’art. 2052 c.c. impone una responsabilità molto severa al proprietario di un animale per i danni che questo può causare, a prescindere dal fatto che l’animale sia, in quel momento, sotto la sua custodia oppure smarrito; è una forma di responsabilità quasi oggettiva, dalla quale il proprietario può liberarsi solo provando il “caso fortuito“, ovvero un evento esterno, eccezionale, imprevedibile e inevitabile che ha interrotto il nesso di causalità tra l’animale e il danno; all’attore compete (soltanto) provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre dovrà essere il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, a dover dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale, non risultando sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale.

Nel caso in esame, invece, la Cassazione ha fatto rientrare nella nozione di caso fortuito la condotta di un bambino che, entrato in un recinto non chiuso a chiave, ha importunato con un bastoncino un cane legato a una catena.

Per la prima volta, pertanto, viene considerato caso fortuito, perciò idoneo ad escludere la responsabilità del proprietario dell’animale, il comportamento del danneggiato che, pur minorenne, si introduca volontariamente in un recinto chiuso da cancello con catena attorcigliata, avvicinandosi consapevolmente al cane ivi custodito e legato al guinzaglio per molestarlo con un bastoncino, quando tale condotta risulti motivatamente imprevedibile, inevitabile ed assolutamente eccezionale nella prospettiva del proprietario; l’omessa vigilanza dei genitori sul minore concorre a qualificare come eccezionale e imprevedibile il comportamento del danneggiato, interrompendo il nesso di causalità tra l’aggressione dell’animale e il danno subito.

La pronuncia ha, inevitabilmente, determinato il sorgere di un dibattito non solo in ambito giuridico, poiché si ritiene da più parti che possa essere idonea ad abbassare sensibilmente la soglia delle cautele richieste per la detenzione di animali potenzialmente pericolosi, legittimando – in ipotesi – atteggiamenti di trascuratezza da parte dei proprietari nella custodia degli animali stessi. È stata per questo ritenuta una pronuncia volta più a tutelare il diritto di proprietà sull’animale che il diritto all’incolumità fisica del minore, alterando un equilibrio che la legge sembrava aver posto a favore del secondo, rischiando così di collidere con il modo di intendere l’art. 2052 c.c., che fonda la sua logica proprio sulla responsabilità oggettiva del detentore dell’animale.

Chiaro quindi che questa pronuncia farà ancora parlare di sé, soprattutto per i temi che tocca, estremamente attuali, quali la responsabilità genitoriale, la tutela dei minori, la gestione degli animali domestici, soprattutto se ritenuti pericolosi.