Le Sezioni Unite sull’abusivo frazionamento del credito e i suoi rimedi

Con sentenza del 19 marzo 2025, n. 7299 le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione tornano a pronunciarsi in materia di frazionamento del credito.

Il percorso giurisprudenziale trae origine nel 2007 con il principio affermato dalle Sezioni Unite stesse  tramite la sentenza n. 23726 del 15 novembre 2007, che vietava, in un primo momento, l’indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio.

Nel 2017, invece, il révirement, sempre delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 4090 del 16 febbraio 2017, hanno ritenuto lecita la parcellizzazione del credito in presenza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di separate azioni afferenti ragioni riferibili al medesimo rapporto; in quel precedente, dettato in materia giuslavoristica, la Corte chiariva che per essere ammissibilmente frazionabili le domande, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, dovevano essere anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo.

Seguiva poi, nel percorso interpretativo della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 26493 del 14 settembre 2023, che chiariva la portata dei concetti di medesimo rapporto di durata e medesimo fatto costitutivo; il primo deve ritenersi una relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia, il secondo è, invece, deve intendersi “non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell’art. 1173 c.c., configurandosi in tal caso il medesimo diritto di credito, ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la stessa natura di quello che, nell’ambito del rapporto tra le parti, sia stato già dedotto in giudizio: l’uno e l’altro, quindi, costitutivi di più crediti ontologicamente distinti (pur se riconducibili allo stesso rapporto tra le parti, ma tra loro giuridicamente simili”.

Nel nuovo arresto del 2025 in commento, la Corte ha avvertito l’esigenza di tornare nuovamente in argomento, anzitutto per confermare il contenuto dell’ordinanza del 2023, affermando, come principio di diritto, che “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione ascrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.

La Corte dunque, pur dopo aver ribadito che la pluralità di domande avente ad oggetto il medesimo rapporto risulta possibile nel nostro ordinamento, anche in considerazione della pluralità di riti adottabili, ha però nuovamente chiarito in quali casi il frazionamento è abusivo, indicando inequivocabilmente la conseguenza sanzionatoria, cioè appunto l’improponibilità, ed avendo cura di precisare che tale conseguenza, non comportando un giudicato sul merito, non pregiudica la riproposizione della domanda in modo unitario.

Ancora, nei casi in cui su una frazione della domanda che avrebbe dovuto essere proposta unitariamente si sia formato il giudicato, le Sezioni Unite hanno chiarito che, in questi casi, il creditore dovrà subire un ridimensionamento delle spese di lite, potendosi valutare anche l’utilizzo dello strumento della responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Per fare ciò la Corte ha ricondotto il frazionamento abusivo ad un’ipotesi di violazione dei doveri imposti dal Codice di rito dal suo articolo 88 c.p.c., affermando che “qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l’intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata” ma al contempo, lo stesso Giudice,  dovrà necessariamente tener “conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex arti. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”.