EFFETTO DEVOLUTIVO LIMITATO DEL RECLAMO EX ART. 18 L.F..

Anche per la Corte d’Appello di Bologna, sezione Terza civile (Pres. De Cristofaro est. Varotti), il reclamo ex art. 18 l.f. non ha effetto devolutivo pieno, rimanendo circoscritto l’ambito dell’impugnazione alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante.

Nella fattispecie decisa dalla Corte felsinea, due persone fisiche proponevano reclamo avverso la sentenza dichiarativa del loro fallimento, in quanto soci illimitatamente responsabili della comunione ereditaria costituitasi tra loro quali eredi del defunto titolare di un’impresa individuale, pure già dichiarata fallita e ritenuta appartenente alla società di fatto fallita in estensione ex art. 147 5° comma l.f..

I reclamanti affidavano l’impugnazione ad un unico motivo, relegando quindi lo spettro conoscitivo del Giudice dell’impugnazione non all’intera vicenda giudiziale nel suo complesso, ma solo ad una parte delle difese da loro dedotte e non accolte in primo grado; nello specifico, la partecipazione alla comunione ereditaria era da escludere, secondo l’assunto dei reclamanti, dal fatto che gli stessi non potevano farne parte, da un lato, avendo rinunciato all’eredità e, dall’altro, per non aver richiesto il certificato di attribuzione ad essa del codice fiscale e della partita iva, rilasciato a seguito di istanza accertata come sottoscritta proprio da uno dei due contitolari. 

Secondo la Corte, il reclamo così proposto è “inammissibile non avendo i reclamanti impugnato tutte le rationes decidendi poste dal tribunale a fondamento della decisione”; nello specifico la Corte osservava che il Giudice di primo grado non aveva dichiarato il fallimento della comunione ereditaria e dei suoi soci illimitatamente responsabili sulla sola scorta della richiesta di attribuzione del codice fiscale e della partita iva, ma sulla base di numerosi documenti e prove testimoniali tutti univoci nel confermare sia l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte dei due contitolari della comunione, sia la prosecuzione da parte degli stessi dell’attività imprenditoriale del de cuius. Tali elementi probatori, rimasti privi di contestazione, erano ritenuti dalla Corte di per sé sufficienti a giustificare la decisione impugnata, a prescindere dall’accoglimento delle ragioni dei reclamanti, derivandone quindi l’inammissibilità del reclamo.

La decisione qui commentata si pone pertanto in continuità con l’orientamento, che risulta prevalente in giurisprudenza (Cass. 3 novembre 2021 n. 31531; Cass. 26 febbraio 2020 n. 15645; Cass. 5 giugno 2014, n. 12706), secondo cui il reclamo ex art. 18 l.f. non ha carattere pienamente devolutivo, poiché l’ambito dell’impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante e nei limiti delle deduzioni espresse nel reclamo stesso, pertanto, in netto contrasto con l’orientamento minoritario della medesima giurisprudenza che, invece, riconosce a tale mezzo di impugnazione un effetto devolutivo pieno, a tal punto da ritenere inapplicabili i limiti previsti dagli artt. 342 c.p.c. e 345 c.p.c. ed in modo da consentire alle parti di proporre in sede di reclamo anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al Tribunale (cfr. Cass. 26 ottobre 2021 n. 30159).

Merita infine di essere segnalata la decisione della Corte anche laddove afferma che la notifica, ai sensi dell’art. 17 l.f., a cura della Cancelleria, dell’estratto della sentenza dichiarativa di fallimento deve essere eseguita anziché al debitore personalmente, al suo Procuratore, se costituito in primo grado, essendo quella eseguita alla parte personalmente inidonea a far decorrere, per il fallito, il termine breve per proporre opposizione alla dichiarazione di fallimento.

La Corte precisa espressamente che, a seguito della modifica dell’art. 17 l.f. operata dal d.lgs. 5/2006, nel quale si prevede che la notifica della sentenza di fallimento sia eseguita “eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’art. 15”, l’avverbio “eventualmente” non sta ad indicare una soluzione alternativa alla notifica personale, ma l’eventualità che il debitore si difenda, in primo grado, a mezzo di Procuratore e non personalmente.